Prorogata al 30 giugno 2021 la possibilità di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit. La legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le società benefit. Si tratta di una previsione normativa innovativa e unica a livello europeo che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa.
La società benefit è una società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali:
- dipendenti;
- fornitori;
- ambiente;
- società,
garantendo allo stesso tempo all’impresa una maggiore redditività.
La legge di Stabilità 2016 prevede la nuova figura della società benefit. In particolare, è promossa la costituzione e si favorisce la diffusione di società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.
Finalità |
È previsto che gli obiettivi, indicati nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale, siano finalizzate dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti. |
Oggetto sociale |
Tali società devono indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell’atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l’abbreviazione «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. |
Responsabilità |
La normativa prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune. |
Trasparenza dell’operato |
Sono previste disposizioni per garantire la trasparenza dell’operato della società benefit, che è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. |
Relazione annuale |
La relazione annuale è pubblicata nel sito Internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.
È affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull’operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali. |
L’articolo 38-ter del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”) riconosce un credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato di minore dimensione. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il comma 1-bis, dell’articolo 12 del Dl 183/2020, modifica l’articolo 38-ter del Dl 34/2020 che, all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, riferito, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Per effetto delle norme in esame si consente di usufruire del predetto credito di imposta per la trasformazione in società benefit anche in relazione ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 e l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione è consentito a decorrere dal 2021, in luogo del solo anno 2021.
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