Fino al 31 luglio 2022 le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi con le modalità emergenziali (in particolare, mediante il sistema dell’audio-video conferenza “totale”).
È importante notare che la legge fa riferimento alla data in cui l’assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l’assemblea verrà «convocata»; quindi, occorre svolgere l’assemblea entro il 31 luglio prossimo, non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente.
Via libera, anche quando sarà cessata l’emergenza da Covid, alle assemblee convocate senza indicazione di un luogo fisico di svolgimento, in quanto da tenersi esclusivamente online (la cosiddetta assemblea in full audio-video conference): è quanto argomentato dal Consiglio notarile di Milano nella massima n. 200, di recente emanazione.
E così, ferma restando la tradizionale facoltà (codificata dalla riforma del diritto societario del 2003 nell’articolo 2370 del Codice civile, ma praticata anche in precedenza su intuizione – pure in questo caso – del notariato) di convocare l’assemblea in un luogo fisico, permettendo l’intervento dei soci anche mediante audio/video conferenza, sono legittime le clausole statuarie che:
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