Non è tenuto al versamento dell’Inps in percentuale il socio della srl che non presta la propria attività in via abituale e prevalente.
Il quadro normativo di riferimento obbliga al versamento contributivo per la gestione artigiani/commercianti solo chi partecipa personalmente al lavoro aziendale. Ne consegue, così, che la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare l’obbligo previdenziale.
I contributi sono dovuti dai soci di società a responsabilità limitata esclusivamente ove essi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non obbliga al versamento.
Il socio è quindi tenuto all’obbligo contributivo solo se presta effettivamente l’attività in società con carattere di abitualità e prevalenza, con la conseguenza che va comunque escluso il reddito delle srl per le quali non svolge alcuna attività lavorativa.
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