Solidarietà espansiva, si rafforza il ricambio generazionale

La legge di stabilità si occupa, tra l’altro, del c.d. passaggio generazionale utilizzando, quale veicolo contrattuale, il contratto di solidarietà espansivo con cui è reso possibile il travaso delle competenze dai lavoratori anziani a quelli di nuova generazione
I lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che, entro il 31 dicembre 2018, maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ed ottenere mensilmente dal datore di lavoro, con oneri a proprio carico, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
L’erogazione datoriale è esente da gravami fiscali e contributivi non concorrendo per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito da lavoro dipendente e ad assoggettamento previdenziale.
Tale possibilità è condizionata alla circostanza secondo cui i lavoratori interessati abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. La durata del beneficio è prevista per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La soluzione offerta dalla normativa risulta particolarmente interessante in quanto per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e vengono neutralizzati i periodi di lavoro a tempo parziale ove risulti un trattamento pensionistico più favorevole. L’agevolazione previdenziale è tuttavia riconosciuta, su autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, nel limite delle risorse disponibili in base a specifica domanda.

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