Tutta la normativa emergenziale è stata sensibile alla gestione dei contratti di lavoro a termine, nel tentativo di allentare le maglie di una legislazione che pone condizioni e limiti insostenibili nel periodo della pandemia. In questo solco si muove la legge di conversione del decreto Sostegni, che ha mantenuto inalterata (articolo 17) la possibilità per le imprese di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine senza dover applicare le rigidissime causali previste dall’articolo 19, comma 1, del D.lgs 81/2015 dopo i primi 12 mesi del rapporto a termine (o in sede di primo rinnovo, se il contratto iniziale ha durata inferiore). Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi del rapporto a tempo determinato.
Infine, è confermato che proroga e rinnovo debbano intervenire entro il 31 dicembre 2021. Quest’ultimo passaggio, in virtù di un precedente chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), va letto nel senso che entro la data finale vanno formalizzati il rinnovo o la proroga, mentre l’esecuzione del contratto potrà protrarsi oltre tale data.
La legge di conversione conferma che non si deve tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già utilizzati per effetto dei precedenti interventi emergenziali. È un passaggio significativo, perché consente alle imprese, che abbiano già usufruito di questa misura, di azzerare il contatore e stipulare un ulteriore contratto a termine (rinnovo) o una nuova proroga, sempre nei limiti dei 12 mesi di durata nell’ambito di un rapporto che complessivamente non dovrà superare i 24 mesi.
Possono ricorrere ai contratti a termine, in deroga alla regola ordinaria, anche le imprese che usufruiscono della Cig per gestire una fase di sospensione o riduzione dell’attività. La previsione sull’utilizzo del tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) per lo svolgimento di mansioni in merito alle quali è in atto il ricorso agli ammortizzatori sociali per Covid-19 è stata introdotta con la legge di conversione del decreto Cura Italia (articolo 19-bis). L’Inl ha confermato che le previsioni dell’articolo 19-bis devono considerarsi tuttora pienamente operative come “norma interpretativa” delle disposizioni emergenziali, le quali hanno prorogato, volta per volta, la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.
Né va dimenticato che lo stesso Ispettorato aveva in precedenza affermato che, al regime emergenziale delle proroghe le imprese, possono accedere anche se sono state consumate le quattro proroghe massime previste dalla norma ordinaria e senza dover osservare l’intervallo dello “stop and go” nei rinnovi.
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