Sostegni bis, le novità per il settore spettacolo

 

Il testo del decreto sostegni-bis estende alcune tutele e incentivi agli operatori economici dei settori “creativo, culturale e dello spettacolo”

 

Decontribuzione anche ai datori dei settori “creativo, culturale e dello spettacolo”: viene ampliato il novero delle aziende destinatarie di una delle numerose misure di incentivo alla ripresa post-COVID, ossia l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Vengono aggiunti anche i datori di lavoro del settore “creativo, culturale e dello spettacolo”. L’esonero è fruibile fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, i datori di lavoro che chiederanno all’INPS di fruirne, non potranno disporre licenziamenti per tutto l’arco del 2021. Si applicano, infatti, le disposizioni contenute ai commi da 9 a 11 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per i quali:

  • restano precluse le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi);
  • restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  • resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamenti individuali);
  • ed infine, restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (ex Fornero);

 

Le suddette sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.

Un’ulteriore possibilità in deroga ai divieti è data in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al già menzionato accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dello stesso articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e che l’INPS non si è ancora pronunciato sulle modalità operative di accesso all’incentivo. Al riguardo, si ricorda anche che l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

 

Tutela INAIL per i lavoratori autonomi dello spettacolo: A decorrere dal 25 luglio 2021, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL viene estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti, il Ministro del lavoro dovrà stabilire le modalità di attuazione della disposizione normativa, ossia:

  • individuare nel dettaglio i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo;
  • stabilire la gestione tariffaria dei premi nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  • definire i criteri di determinazione delle retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.

In ogni caso, l’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui in parola decorrerà dal 1° gennaio 2022.

 

Differimento del termine per il DURC autonomi e professionisti: è differito il termine per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti, quale condizione per l’accesso all’esonero contributivo disposto introdotto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La norma sposta al 1° novembre 2021 il termine per la verifica di tale requisito, precisando che la regolarità contributiva sarà assicurata dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. L’esonero in questione prevede la parziale riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Restano esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

 

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