Sono in vigore le nuove disposizioni del Codice civile che impongono ai candidati alla nomina di membri dell’organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), di far precedere questa nomina «dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».
Questa nuova espressione normativa è contenuta nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 2383, comma 1, del Codice civile, introdotto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
L’articolo 2383 del Codice civile si applica non solo agli amministratori di Spa, ma anche agli accomandatari delle società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo generico alla Spa contenuto negli articoli 2454 e 2455 del Codice civile) nonché agli amministratori di Srl (per effetto del richiamo specifico all’articolo 2383 contenuto nel nuovo secondo comma dell’articolo 2475 del Codice civile, anch’esso modificato dal decreto legislativo 183/2021). È abbastanza ovvio che la nuova norma debba applicarsi anche ai liquidatori (per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 2488 del Codice civile).
Le cause di ineleggibilità (e di decadenza) contemplate nell’articolo 2382 del Codice civile, cui il nuovo articolo 2383 fa dunque riferimento sono l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento (ora denominato liquidazione giudiziale) e la condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. È utile rammentare che queste cause di ineleggibilità e decadenza sono state espressamente estese anche alla Srl dal dall’articolo 377, comma 4, del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (il codice della crisi d’impresa); in precedenza, in mancanza di una espressa disciplina, si dubitava se esse, dettate per la Spa, si applicassero anche alla Srl.
Dal punto di vista operativo, prima di effettuare la nomina degli amministratori le società di capitali devono munirsi della dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità: la legge non prescrive che forma essa deve avere, ma è inevitabile che, per ragioni di documentazione, si tratti della forma scritta.
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