Spese di rappresentanza: novità su deducibilità, tracciabilità e inerenza

La Legge di Bilancio 2025 introduce nuove regole per la deducibilità delle spese di rappresentanza, imponendo vincoli più stringenti sulla tracciabilità dei pagamenti e sul rispetto del principio di inerenza. Queste novità si aggiungono ai limiti quantitativi già previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, tra cui una recente sentenza della Cassazione che ha ulteriormente chiarito il concetto di spesa inerente all’attività aziendale.

Tracciabilità dei pagamenti e nuove condizioni

Dal periodo d’imposta 2025, le spese di rappresentanza saranno deducibili solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili. Il comma 81, lettera d) della Legge 207/2024 modifica infatti l’articolo 108, comma 2 del TUIR, imponendo l’uso di versamenti bancari o postali, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari o circolari, nonché app di pagamento che utilizzano codice IBAN e numero di cellulare.

Questa misura mira a contrastare eventuali abusi e garantire maggiore trasparenza nella gestione di queste spese. È importante sottolineare che l’obbligo di tracciabilità riguarda esclusivamente le spese di rappresentanza e non si estende ad altre tipologie di spese aziendali come quelle di pubblicità, propaganda o ospitalità dei clienti. Anche i professionisti che sostengono spese di rappresentanza nel reddito di lavoro autonomo restano esclusi da questo vincolo.

Quali spese rientrano tra quelle di rappresentanza?

Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per promuovere l’immagine dell’impresa e creare relazioni commerciali. Per essere deducibili, devono rispondere a criteri di inerenza e ragionevolezza, ovvero devono essere correlate all’attività aziendale e avere un potenziale beneficio economico per l’impresa. Il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 fornisce un elenco delle spese che rientrano in questa categoria, tra cui:

  • Viaggi turistici che includano attività promozionali di beni e servizi dell’azienda
  • Feste, ricevimenti ed eventi aziendali in occasione di ricorrenze o festività
  • Inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti
  • Eventi organizzati durante mostre, fiere ed esposizioni in cui vengono presentati i prodotti dell’impresa
  • Beni e servizi distribuiti gratuitamente, inclusi contributi a convegni, seminari ed eventi simili

Limiti alla deducibilità

Anche se ritenute inerenti, le spese di rappresentanza non sono completamente deducibili. L’articolo 108 del TUIR stabilisce limiti quantitativi in base ai ricavi dell’azienda:

  • 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro
  • 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
  • 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di euro

Indipendentemente da questi limiti, sono sempre deducibili le spese per beni distribuiti gratuitamente, a patto che il loro valore unitario non superi i 50 euro. È importante considerare che, in caso di omaggi composti da più beni, il limite di 50 euro si riferisce al valore complessivo dell’omaggio e non ai singoli prodotti che lo compongono.

Spese di ospitalità dei clienti

Le spese sostenute per ospitare clienti in occasione di mostre, fiere ed eventi aziendali non rientrano tra le spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti quantitativi di deducibilità. Tuttavia, per essere considerate deducibili, è necessario che l’impresa conservi un’apposita documentazione che riporti le generalità degli ospiti, la durata e il luogo dell’evento, oltre alla natura dei costi sostenuti.

Questa deducibilità si applica solo per l’ospitalità di clienti e potenziali clienti, mentre ne restano esclusi fornitori e giornalisti.

Il trattamento delle spese di vitto e alloggio

Le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande sono soggette a una duplice limitazione. In primo luogo, sono deducibili solo fino al 75%, come previsto dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Successivamente, la somma residua deve rientrare nei limiti delle spese di rappresentanza stabiliti dall’articolo 108.

Ad esempio, se un’azienda sostiene spese di vitto e alloggio per 10.000 euro, potrà dedurre inizialmente il 75%, ovvero 7.500 euro. Questa cifra sarà poi considerata ai fini del calcolo della deducibilità delle spese di rappresentanza in base ai ricavi dell’impresa.

La posizione della Cassazione sui viaggi aziendali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28724/2024, ha chiarito ulteriormente il concetto di inerenza, dichiarando non deducibili le spese sostenute per l’organizzazione di un viaggio turistico all’estero in cui avevano partecipato anche i coniugi e i figli di rappresentanti aziendali e clienti.

La decisione si basa sul fatto che il contribuente non aveva fornito documentazione contabile idonea a dimostrare la presenza di attività promozionali legate al viaggio. In assenza di prove concrete, la Cassazione ha ritenuto che l’impresa non potesse beneficiare della presunzione che include i viaggi tra le spese di rappresentanza deducibili.

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