Split payment, soggetti obbligati dal 1° luglio

Una delle principali novità apportate dal decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 al meccanismo della scissione dei pagamenti, concerne l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment alle operazioni, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 2, legge 196/2009), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib.
Con l’articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso ai seguenti soggetti:
A. tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B. le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C. le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D. le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E. le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F. le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
I soggetti interessati al meccanismo dello split payment Iva a partire dal 1° luglio 2017 sono stati suddivisi dal MEF:
1. elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A);
2. elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
3. elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
4. elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
5. elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F).

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Tiziano Beneggi

Giugno 30, 2017

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