Le spese di sponsorizzazione possono essere dedotte ai fini delle imposte dirette se rispettano determinati requisiti di effettività e inerenza. Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche (ASD), la legge prevede una presunzione assoluta di inerenza che esclude la possibilità di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla mancanza di un ritorno commerciale diretto.
Questa impostazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Puglia (sentenza n. 605/2/2025) e dalla Cassazione (sentenza n. 6079/2024), che hanno ribadito il carattere pubblicitario di tali spese e la loro totale deducibilità se rispettano le condizioni previste dalla normativa.
Presunzione assoluta di inerenza nelle sponsorizzazioni alle ASD
Secondo l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 (oggi sostituito dall’articolo 12, comma 3, del Dlgs 36/2021, che mantiene lo stesso contenuto), le sponsorizzazioni a favore di ASD sono considerate spese pubblicitarie e quindi deducibili integralmente nell’esercizio in cui vengono sostenute.
Per applicare questa presunzione, è necessario che:
- I corrispettivi erogati siano direttamente legati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto sponsor.
- L’ASD beneficiaria fornisca una specifica attività promozionale a favore dello sponsor.
Secondo la circolare 21/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate, questi elementi rendono la spesa pubblicitaria automaticamente deducibile, escludendo qualsiasi valutazione sull’effettiva utilità economica dell’investimento.
Il nuovo orientamento sulla valutazione qualitativa dell’inerenza
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha superato il concetto di inerenza quantitativa (legata a un ritorno economico misurabile) per affermare un principio di inerenza qualitativa. In pratica, la spesa è inerente se fornisce un’utilità, anche indiretta o potenziale, all’attività economica dello sponsor.
La Cassazione (sentenza n. 6079/2024) ha confermato che la presunzione assoluta di inerenza si applica alle sponsorizzazioni verso ASD, purché rispettino i criteri previsti dalla legge. Non è necessario dimostrare un ritorno commerciale immediato e misurabile.
Controlli fiscali: elementi di prova dell’effettività della spesa
Per evitare contestazioni, è fondamentale che lo sponsor sia in grado di documentare l’effettività delle spese sostenute. Nel caso esaminato dalla Cgt Puglia (sentenza n. 605/2/2025), il contribuente ha dimostrato la legittimità della sponsorizzazione presentando:
- Contratti di sponsorizzazione (anche se privi di data certa).
- Pagamenti tracciati (bonifici bancari, assegni).
- Documentazione attestante l’attività promozionale svolta dall’ASD.
Questi elementi hanno portato all’annullamento dell’accertamento fiscale inizialmente emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Le sponsorizzazioni sono un’importante leva di marketing per le imprese, ma devono essere gestite con attenzione per evitare problemi fiscali. Nel caso delle sponsorizzazioni alle ASD, la presunzione assoluta di inerenza le rende integralmente deducibili, senza la necessità di dimostrare un ritorno economico diretto. Tuttavia, è fondamentale conservare una documentazione chiara e completa per dimostrare l’effettività della spesa in caso di controllo fiscale.