La Commissione tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 57/2025, ha stabilito che non si configura una stabile organizzazione occulta se l’intervento della casa madre italiana si limita ad attività di direzione e coordinamento.
Una decisione che, seppur apparentemente scontata, ha implicazioni pratiche di rilievo per le imprese multinazionali e per i gruppi che operano con società controllate all’estero.
Direzione e coordinamento vs. stabile organizzazione
La giurisprudenza italiana ha spesso confuso i confini tra stabile organizzazione e esterovestizione.
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La stabile organizzazione è una sede secondaria estera di una società residente.
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L’esterovestizione riguarda invece una società formalmente estera, ma che deve essere considerata fiscalmente residente in Italia.
Nella prassi ispettiva, le due fattispecie rischiano di sovrapporsi, specie quando l’attività della società estera sembra troppo dipendente dalla controllante italiana.
La sentenza lombarda, però, chiarisce un punto cruciale: la sola attività di direzione e coordinamento non è sufficiente a far scattare la stabile organizzazione occulta.
Il ragionamento dei giudici
La controversia nasceva da una verifica fiscale condotta su una società italiana e la sua controllata estera, fornitrice di beni alla prima. Dalla documentazione di transfer pricing emergevano due elementi critici:
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l’assenza di rischi rilevanti in capo alla società estera,
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il pagamento di una fee collegata al volume delle vendite.
Tuttavia, la società estera ha dimostrato di possedere autonomia organizzativa e gestionale, in particolare:
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un organigramma completo per la gestione dell’intero ciclo aziendale;
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la capacità di stipulare contratti di acquisto materie prime in piena autonomia;
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la gestione indipendente dei contratti energetici, voce di costo prevalente;
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assenza di dipendenza finanziaria dalla controllante italiana.
In base a tali elementi, i giudici hanno concluso che le attività della casa madre si riducevano a funzioni tipiche di governance, proprie di qualsiasi gruppo multinazionale, senza incidere sull’autonomia della società estera.
La sentenza evidenzia che il discrimine non è solo il PoEM (Place of Effective Management), ma la reale autonomia operativa della società estera. Se questa dimostra di gestire in modo indipendente le attività rilevanti, non può essere riqualificata come stabile organizzazione occulta.
Per i gruppi italiani con filiali o branch estere, la decisione suggerisce alcuni punti di attenzione:
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documentare l’autonomia organizzativa della società estera (organigrammi, contratti, rapporti con fornitori strategici);
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garantire una gestione finanziaria indipendente;
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distinguere chiaramente le attività di governance della capogruppo dalle decisioni operative della controllata;
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mantenere coerente la documentazione di transfer pricing con la realtà sostanziale.
Due scenari concreti
1. Filiale estera con autonomia gestionale
Una società manifatturiera italiana apre una controllata in Polonia con direzione autonoma degli acquisti, rapporti con fornitori locali e contratti di fornitura energia. In questo caso, anche se la capogruppo detta linee strategiche, non si configura stabile organizzazione occulta.
2. Filiale estera “vuota”
Una società costituisce un’entità in un Paese a fiscalità più favorevole, ma tutte le decisioni operative e finanziarie restano accentrate in Italia. In questo caso, l’ente estero rischia di essere riqualificato come stabile organizzazione o come società esterovestita.
La sentenza lombarda ribadisce un principio di equilibrio: le multinazionali possono legittimamente esercitare direzione e coordinamento, ma devono dimostrare che le loro controllate estere operino con effettiva autonomia gestionale.
Per le imprese, ciò significa investire nella documentazione probatoria e in una governance trasparente, riducendo il rischio di contestazioni fiscali e di riqualificazioni con conseguenti impatti tributari.
Beneggi e Associati, con un approccio integrato di consulenza societaria, fiscale e strategica, assiste i gruppi imprenditoriali nella prevenzione di rischi di stabile organizzazione occulta ed esterovestizione, garantendo la solidità delle strutture estere e la compliance ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.