Start up innovative: sconto Irpef al 50% e cumulabile con l’aiuto per il capitale

 

Con la conversione del decreto Rilancio sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative. Sul piano fiscale, le novità relative alle imprese che possano configurarsi come “start up innovative” riguardano la misura delle detrazioni spettanti agli investitori.

 

I requisiti previsti per definire una start up innovativa sono:

  • costituzione (non tramite fusione, scissione o conferimento) come società di capitali da non più di 60 mesi e residenza in Italia o in uno degli Stati Ue o See, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • fatturato inferiore a 5 milioni di euro e divieto di distribuzione di utili;
  • oggetto sociale esclusivo o prevalente nell’innovazione tecnologica;
  • sostenimento di spese di R&S uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
  • impiego di “personale qualificato” pari o superiore a 1/3 della forza lavoro; laureati magistrali pari o superiori a 2/3 della forza lavoro complessiva;
  • titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

 

Il decreto Rilancio ha reso più vantaggiose le detrazioni riservate agli investitori-soggetti Irpef sulla scia degli interventi delle leggi di Bilancio 2017 e 2019. Infatti, l’articolo 38, comma 7, ha integrato la disciplina agevolativa contenuta nel Dl 179/2012, aggiungendo l’articolo 29-bis secondo cui dal 19 maggio 2020 – in alternativa alla detrazione Irpef del 30% (ex articolo 29 del Dl 179/2012) per gli investimenti fino a un milione di euro – viene riconosciuta la detrazione Irpef del 50% della somma investita nelle start up innovative. La nuova detrazione è concessa nel rispetto del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis.

 

L’investimento massimo detraibile – che è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta – può essere spalmato su più start up iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento (così incentivando anche i “micro investimenti” veicolabili anche attraverso le piattaforme di crowdfunding); e può essere effettuato direttamente o tramite Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. Quest’ultima opportunità è stata recentemente estesa dall’agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, anche al caso in cui l’investimento avvenga per tramite due livelli di Oicr.

 

Analoga disposizione è stata prevista anche per le Pmi innovative attraverso il nuovo comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015. Per tali società l’investimento massimo detraibile passa a 300mila euro e la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30%. In questo modo gli incentivi potranno essere cumulati, beneficiando della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.

 

Il disinvestimento, anche parziale, prima di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi.

 

A queste novità si affianca quella dell’articolo 26 dello stesso decreto Rilancio, relativa al credito d’imposta Irpef del 20%, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, riservato alle persone fisiche che investono nel capitale delle Pmi. L’agevolazione – potenzialmente cumulabile con quella dell’articolo 38 – è prevista per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che la Pmi rispetti i requisiti previsti, tra cui: ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro; e aver registrato una contrazione degli stessi causa Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.

 

Il decreto non ha apportato alcuna integrazione, invece, alla deduzione Ires per gli investimenti in start up e Pmi innovative. Per questi, quindi, resta confermata solo la deduzione del 30% fino a un investimento annuo di 1,8 milioni di euro. Lo sgravio in eccesso si riporta fino al terzo periodo successivo

 

Per beneficiare delle detrazioni/deduzioni sugli investimenti in start up e Pmi innovative ed evitare future contestazioni del Fisco è fondamentale acquisire tutta la documentazione necessaria, da conservare insieme a quella rilevante ai fini del modello Redditi 2020. Entro 60 giorni dal conferimento va acquisita la certificazione rilasciata dalla società oggetto dell’investimento, che attesti il mancato superamento del limite complessivo dei conferimenti, pari a 15 milioni di euro. Ai fini del calcolo dell’importo massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti nei periodi d’imposta del regime agevolato. In caso di superamento della soglia, invece, la società deve attestare l’importo per cui spetta la deduzione o detrazione. In aggiunta, va acquisita copia del piano di investimento della società, nel quale siano riportate le informazioni sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento (previsto o attuale), di vendite e profitti.

 

Per i soci di Snc e Sas il limite di un milione dell’investimento agevolabile va riferito al conferimento fatto dalla società e l’importo su cui calcolare il beneficio è determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili detenute dai soci. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza è sfruttabile per l’Irpef dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Per i soggetti Ires, invece, se l’ammontare deducibile supera il reddito complessivo, l’eccedenza può essere usata per ridurre il reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del relativo ammontare. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

 

In caso di opzione per il consolidato fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. Anche in questa ipotesi, l’eccedenza si deduce dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze ante opzione, invece, non sono attribuibili al consolidato, ma restano deducibili dal reddito delle singole società.

 

Ai fini dell’agevolazione rilevano solo i conferimenti in denaro, iscritti nelle voci del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni/quote della beneficiaria. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, fatta eccezione per quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

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