Con la conversione del decreto Rilancio sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative.
Sul piano fiscale, le novità relative alle imprese che possano configurarsi come “start up innovative” riguardano la misura delle detrazioni spettanti agli investitori.
I requisiti previsti per definire una start up innovativa sono:
Dal 19 maggio 2020 – in alternativa alla detrazione Irpef del 30% per gli investimenti fino a un milione di euro – viene riconosciuta la detrazione Irpef del 50% della somma investita nelle start up innovative.
La nuova detrazione è concessa nel rispetto del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis.
L’investimento massimo detraibile – che è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta – può essere spalmato su più start up iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento (così incentivando anche i “micro investimenti” veicolabili anche attraverso le piattaforme di crowdfunding); e può essere effettuato direttamente o tramite Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. Quest’ultima opportunità è stata recentemente estesa dall’agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, anche al caso in cui l’investimento avvenga per tramite due livelli di Oicr.
Analoga disposizione è stata prevista anche per le Pmi innovative attraverso il nuovo comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015. Per tali società l’investimento massimo detraibile passa a 300mila euro e la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30%. In questo modo gli incentivi potranno essere cumulati, beneficiando della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.
Il disinvestimento, anche parziale, prima di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi.
A queste novità si affianca quella dell’articolo 26 dello stesso decreto Rilancio, relativa al credito d’imposta Irpef del 20%, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, riservato alle persone fisiche che investono nel capitale delle Pmi. L’agevolazione – potenzialmente cumulabile con quella dell’articolo 38 – è prevista per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che la Pmi rispetti i requisiti previsti, tra cui: ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro; e aver registrato una contrazione degli stessi causa Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.
In merito alla deduzione Ires per gli investimenti in start up e Pmi innovative, resta confermata solo la deduzione del 30% fino a un investimento annuo di 1,8 milioni di euro.
Ai fini dell’agevolazione rilevano solo i conferimenti in denaro, iscritti nelle voci del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni/quote della beneficiaria. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, fatta eccezione per quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.