L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 219/2024, ha chiarito aspetti fondamentali della normativa che regola gli investimenti agevolati in startup e PMI innovative. Questo pronunciamento, incentrato sulla distinzione tra conferimenti di capitale e altre modalità di investimento, conferma un principio centrale: solo gli investimenti diretti volti a incrementare il capitale sociale delle imprese rientrano tra quelli agevolabili.
Quadro Normativo
Il sistema di agevolazioni fiscali per startup e PMI innovative è stato istituito dal Dl 179/2012 e successivamente ampliato dal Dl 3/2015. La normativa consente:
- Detrazioni Irpef per le persone fisiche.
- Deduzioni Ires per le persone giuridiche.
Il Decreto Ministeriale 7 maggio 2019 definisce le modalità operative, regolando anche gli investimenti indiretti tramite intermediari qualificati, come gli Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Chiarimenti sull’Investimento Agevolato
Investimenti Diretti e Indiretti
Gli investimenti agevolati possono avvenire:
- Direttamente: Tramite conferimenti in denaro per la costituzione o l’aumento di capitale sociale.
- Indirettamente: Tramite Oicr qualificati, purché questi ultimi investano almeno il 70% del proprio patrimonio in startup o PMI innovative.
Esclusione del Mercato Secondario
La risposta all’interpello stabilisce che:
- Solo i conferimenti in denaro per la costituzione o l’aumento di capitale sono considerati agevolati.
- Gli acquisti di partecipazioni sul mercato secondario non rientrano nella definizione di investimento agevolato.
Questa interpretazione si basa sulla ratio della normativa, che mira a incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, obiettivo non raggiunto tramite l’acquisizione di partecipazioni preesistenti.
Implicazioni per gli Intermediari (Oicr)
Gli Oicr devono rispettare il vincolo di composizione del 70% del patrimonio investito in startup o PMI innovative. A tal proposito:
- Solo le partecipazioni ottenute tramite conferimenti in denaro o aumenti di capitale contano per il calcolo della soglia.
- Gli investimenti effettuati tramite acquisti sul mercato secondario non contribuiscono al raggiungimento di questa soglia.
Conseguenze per gli Investitori
- Accesso alle Agevolazioni Fiscali:
- Gli investitori possono beneficiare di detrazioni o deduzioni solo per gli investimenti in capitale sociale.
- L’acquisto di partecipazioni sul mercato secondario, pur essendo una strategia di investimento, non consente l’accesso alle agevolazioni.
- Strategia di Investimento:
- Gli Oicr e gli investitori devono concentrare le proprie operazioni su startup e PMI innovative attraverso conferimenti diretti per massimizzare i benefici fiscali.
Conclusioni
La risposta all’interpello n. 219/2024 ha fornito una chiara distinzione tra gli investimenti agevolati e quelli non agevolati:
- Agevolati: Conferimenti in denaro in sede di costituzione o aumento di capitale.
- Non agevolati: Acquisti di partecipazioni sul mercato secondario.
Questo chiarimento rafforza l’obiettivo del legislatore di sostenere la crescita di nuove imprese, incentivando forme di finanziamento che aumentino il capitale sociale delle startup e PMI innovative.