Nel 2025 l’ecosistema normativo a supporto delle startup innovative ha compiuto un passo strategico, segnando un passaggio da una logica di avvio a una prospettiva di crescita strutturata. L’emanazione della legge 162/2024 e della legge 193/2024 ha introdotto un nuovo impianto fiscale e operativo per sostenere non solo la nascita, ma anche lo sviluppo delle imprese innovative, con particolare attenzione al ruolo degli incubatori e acceleratori certificati.
La legge 193/2024 modifica il Dl 179/2012 (il cosiddetto “Startup Act”) per avvicinarlo a un vero e proprio “Scale-up Act”, ampliando il perimetro delle agevolazioni e riconoscendo formalmente la figura dell’acceleratore certificato. Questo soggetto si differenzia dall’incubatore tradizionale, in quanto si concentra sulle imprese già operative, con l’obiettivo di supportarne la crescita e l’accesso al mercato.
Il decreto interministeriale del 26 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno, ha definito le regole per l’accesso al credito d’imposta dell’8% previsto dall’articolo 32 della legge 193/2024. Il beneficio è riservato agli incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative. Il tetto massimo è pari a 40.000 euro all’anno, calcolato su un investimento massimo agevolabile di 500.000 euro, con l’obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni.
I soggetti beneficiari, come stabilito all’articolo 4 del decreto, devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non risultare destinatari di sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001. Gli investimenti ammissibili, diretti o indiretti (tramite OICR o veicoli dedicati con almeno il 70% del portafoglio in startup innovative), devono consistere in conferimenti in denaro nel capitale sociale.
L’agevolazione prevede un holding period obbligatorio di tre anni: la cessione, anche parziale, prima di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio con recupero del credito fruito, maggiorato di sanzioni e interessi, salvo i casi di disinvestimento non imputabili alla volontà dell’investitore. Il credito è concesso nel rispetto del regolamento europeo “de minimis”.
L’accesso all’agevolazione si articola in due fasi:
- una istanza preventiva, da presentare prima dell’investimento con indicazione dell’importo, dati della startup e data stimata dell’operazione;
- una fase successiva di utilizzo del credito in compensazione tramite F24, subordinata all’esito positivo dell’istanza e all’effettiva esecuzione dell’investimento.
L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del tetto di spesa annuo di 1.800.000 euro. Le modalità operative saranno disciplinate da un bando di prossima emanazione da parte del Ministero.
Ai fini dei controlli, il decreto richiede la conservazione per cinque anni della documentazione comprovante l’investimento, inclusa la ricevuta del bonifico con riferimento al decreto, e una certificazione di avvenuto investimento da parte di un revisore legale dei conti.
Il decreto ministeriale del 20 dicembre 2024 ha invece definito i requisiti minimi per l’accreditamento di incubatori e acceleratori, introducendo un sistema di valutazione basato su indicatori oggettivi e punteggi minimi, con controlli semestrali da parte del Mimit.
Il nuovo contesto prevede che gli acceleratori certificati non possano accedere ad alcune agevolazioni storiche degli incubatori, tra cui l’esonero da imposta di bollo, la deduzione per investitori privati e l’irrilevanza fiscale degli strumenti di work for equity.
Tuttavia, il legislatore ha voluto valorizzare il ruolo dell’acceleratore come catalizzatore di capitali e risorse manageriali. Il credito d’imposta rappresenta un incentivo diretto per strutture che operano nella fase di crescita e internazionalizzazione delle startup.
Resta aperta la questione dell’applicazione dell’esenzione sulle plusvalenze realizzate nella cessione di partecipazioni a favore della stessa società partecipata, casistica frequente nei meccanismi di exit agreement. La mancata chiarezza su tale punto genera incertezza tra investitori istituzionali e corporate.
In un simile scenario, è indispensabile pianificare con rigore ogni investimento, valutando benefici fiscali, limiti operativi e condizioni di mantenimento del beneficio. Lo Studio Beneggi e Associati assiste incubatori, acceleratori e soggetti finanziatori nell’analisi dei requisiti, nella gestione delle istanze e nella strutturazione strategica degli investimenti innovativi.
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