Il ministro del Turismo ha assegnato oltre 400 milioni ad alcune categorie del turismo colpite dalla pandemia (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici e autobus scoperti). Le risorse, per gli anni 2020-2021, sono così ripartite:
Entro 30 giorni dalla registrazione del Dm 11 agosto 2021 seguiranno le norme attuative, tramite avvisi pubblici, con i termini e le modalità di presentazione di eventuali istanze o altra documentazione.
I contributi contenuti nel Dm sono riconosciuti ed erogati in conformità alle normative sugli aiuti di Stato, vale a dire il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12) e l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Tra le caratteristiche generali previste dalle norme per l’erogazione dei contributi, si ricorda che i soggetti debbono avere la sede (legale) in Italia, non essere destinatari di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001, non avere procedure concorsuali pendenti, essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019 – salvo che per le microimprese – e non essere in condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione.
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