Le strutture sanitarie private sono tenute, entro il 30 aprile 2025, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i compensi riscossi nel 2024 in nome e per conto dei professionisti medici e paramedici che esercitano attività autonoma nei propri ambulatori. L’adempimento riguarda solo i casi in cui il professionista mantiene un rapporto diretto con il paziente e la struttura si limita a mettere a disposizione gli spazi, senza essere parte del contratto sanitario.
Chi è obbligato alla comunicazione
Sono soggetti all’obbligo:
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società, centri diagnostici, istituti, associazioni e ogni altra struttura privata, anche non profit, che operano nel settore sanitario o veterinario;
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strutture che mettono a disposizione locali per l’attività medica o paramedica autonoma;
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soggetti che riscuotono i compensi per conto dei professionisti.
Cosa comunicare
L’obbligo si riferisce esclusivamente ai compensi:
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percepiti nel 2024 per prestazioni sanitarie rese da lavoratori autonomi;
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incassati direttamente dalla struttura in nome e per conto dei professionisti.
Non sono oggetto di comunicazione i compensi:
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ricevuti da strutture che offrono direttamente la prestazione sanitaria, assumendosi il ruolo contrattuale verso il paziente;
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riferiti a medici che operano tramite una STP, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 136/2020.
Adempimenti richiesti alla struttura sanitaria
Le strutture sanitarie private devono:
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riscuotere i compensi in nome e per conto del professionista;
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registrare ciascun incasso, annotando:
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data di pagamento;
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estremi della fattura del medico;
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generalità e codice fiscale del paziente;
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importo e modalità di pagamento;
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riversare al professionista quanto incassato (in contanti) oppure trasmettere i documenti del pagamento (in caso di assegni, carte, bonifici);
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comunicare telematicamente entro il 30 aprile 2025 l’ammontare totale dei compensi riscossi nel 2024 per ciascun medico o paramedico.
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando:
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il modello SSP disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
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i software COSSP105 (compilazione) e relativo software di controllo.
L’invio può essere effettuato direttamente dalla struttura o tramite intermediario abilitato.
Sanzioni
La mancata, incompleta o errata trasmissione comporta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 471/1997.
È ammesso il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione in base alla tempestività della regolarizzazione.
Conclusioni
Questo adempimento annuale rientra tra gli obblighi di trasparenza fiscale previsti per le strutture sanitarie che fungono da intermediari nella riscossione dei compensi. È fondamentale per le strutture organizzarsi per tempo, raccogliere i dati necessari in modo ordinato e garantire l’invio telematico nei tempi previsti. Una corretta gestione documentale ed eventualmente il supporto di un intermediario fiscale abilitato permettono di evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.