La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Manovra 2026), non prevede la proroga del Superbonus né del bonus barriere architettoniche al 75%. Questo silenzio normativo ha un effetto giuridico preciso: entrambi i benefici cessano di esistere a partire dal 1° gennaio 2026, con l’unica eccezione rappresentata dai lavori già avviati entro il 2025 nei limiti fissati dalla disciplina transitoria.
La chiusura definitiva di questi strumenti segna un passaggio strategico: dal regime straordinario di incentivo massivo, si torna a un sistema ordinario più selettivo, basato su detrazioni strutturali (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) con aliquote ridotte, maggiore sostenibilità finanziaria e controlli rafforzati.
Superbonus: nessuna estensione oltre il 31 dicembre 2025
Il Superbonus, introdotto dal DL 34/2020, ha subìto nel tempo una serie di modifiche, con riduzioni progressive dell’aliquota (dal 110% al 70%, poi al 65%).
Già con la legge 197/2022 (Manovra 2023) e il DL 39/2024, il legislatore aveva ristretto l’ambito di applicazione, ponendo fine alla cessione del credito e imponendo limiti soggettivi e temporali.
La Manovra 2026 non rinnova il beneficio. Di conseguenza:
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non è più ammessa alcuna nuova agevolazione Superbonus dal 1° gennaio 2026;
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non sono previste ulteriori proroghe, nemmeno per soggetti fragili, aree svantaggiate o lavori non terminati;
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i cantieri ancora aperti beneficeranno solo di quanto già maturato entro il 31 dicembre 2025, se correttamente comunicato all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate.
Bonus barriere architettoniche: scadenza naturale al 31 dicembre 2025
Anche il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, previsto inizialmente per il biennio 2022–2023 e poi prorogato fino al 2025, non viene rinnovato nella legge di bilancio 2026.
Dal 1° gennaio 2026:
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non sarà più possibile usufruire della detrazione al 75%;
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le spese sostenute nel 2026 non saranno agevolabili, anche se riferite a lavori avviati l’anno precedente;
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il beneficio sopravvive solo per i lavori completati e fatturati entro il 31 dicembre 2025.
Gli interventi di abbattimento delle barriere potranno rientrare nel bonus ristrutturazioni al 50%, se rispondenti ai requisiti dell’art. 16-bis del TUIR.
Esempi
Esempio 1 – Superbonus con CILAS presentata nel 2025
Un condominio presenta la CILAS per un intervento Superbonus 70% il 10 ottobre 2025 e avvia i lavori entro novembre.
→ I lavori potranno beneficiare del Superbonus solo se conclusi e saldati entro il 31 dicembre 2025. Se i pagamenti o i SAL avvengono nel 2026, non saranno agevolabili, a meno di disposizioni transitorie già vigenti (es. unifamiliari con acconti entro fine 2023).
Esempio 2 – Rimozione barriere nel 2026
Un soggetto inizia nel gennaio 2026 la ristrutturazione di un bagno per renderlo accessibile a un disabile.
→ L’intervento non potrà più godere del bonus barriere al 75%, ma potrà eventualmente rientrare nel bonus ristrutturazioni al 50%, con tetto a 96.000 euro.
Esempio 3 – Lavori avviati nel 2025 ma saldati nel 2026
Una società avvia nel 2025 un intervento ammesso al Superbonus ma posticipa il pagamento dell’ultima parte al febbraio 2026.
→ La parte pagata nel 2026 non è agevolabile, anche se il lavoro è avviato in tempo. È essenziale che i pagamenti siano effettuati e contabilizzati entro il 2025.