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Superbonus, in vigore da oggi i nuovi requisiti tecnici

 

Sono stati pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i due attesissimi decreti del Mise sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, necessari per completare il quadro normativo per l’applicazione della super detrazione Irpef e Ires del 110% sugli interventi dell’ecobonus e del bonus facciate.

 

Asseverazione per l’ecobonus: Per beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi agevolati sul risparmio energetico «qualificato» (ecobonus, quindi, non per gli interventi antisismici, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), oltre che per la cessione a terzi o lo «sconto in fattura» dei crediti d’imposta del 110% generati dall’ecobonus, i «tecnici abilitati», dovranno:

  • asseverare il rispetto dei «requisiti tecnici» previsti dal Dm 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008;
  • asseverare la «congruità» delle spese sostenute rispetto ai «massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento»; in pratica i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei «prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome» territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell’edilizia», edite da Dei.

 

In assenza di questi prezzari per gli interventi da eseguire, il tecnico determinerà i nuovi prezzi analiticamente, anche avvalendosi dei «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore» (ad esempio, per mq di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica), indicati all’allegato I del decreto requisiti, i quali sono comunque sempre utilizzati (anche nei suddetti calcoli analitici, punto 13.2 dell’allegato A) nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio, per gli impianti di climatizzazione invernale). Una copia di questa asseverazione va trasmessa telematicamente all’Enea, in base all’emanando decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020 (applicabile solo per l’ecobonus al 110%), entro 90 giorni dal termine dei lavori ovvero dopo il Sal.

 

Massimali di costo specifici: I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica, E per l’isolamento termico, F per le pompe di calore, G per impianti a biomassa, H per i collettori solari), i limiti di spesa assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno solo per l’ecobonus al 110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi (iniziati dopo la loro entrata in vigore) per: il risparmio energetico «qualificato» (ecobonus), detraibili al 50-65-70-75% (tranne quelli effettuati congiuntamente con gli interventi sismici); il bonus facciate del 90%, se i lavori incideranno da un «punto di vista termico» o per più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», per i quali è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (quindi, non per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, detraibile comunque al 90%). Per queste due agevolazioni (che appunto non sono al 110%) non si applicherà, però, il decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020, valido solo per l’ecobonus al 110 per cento.

 

Massimali per il sismabonus: Il decreto requisiti non prevede limiti di congruità specifici per il sismabonus (neanche se al 110%). Inoltre, per gli interventi di riduzione del rischio sismico congiunti al risparmio energetico, detraibili all’80% ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quater.1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (o all’85%, se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) ovvero al 110% non sono definiti massimali di costo specifici.

 

Limiti di spesa al netto dell’Iva: I «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore», indicati all’allegato I, si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

 

Le irregolarità di unità singole non travolgono i bonus: le asseverazioni sulla regolarità edilizia riguarderanno solo le parti (facciate, luoghi comuni) sulle quali si interviene. La modifica appena approvata liberalizza gli interventi sulle facciate, trascurando tutto ciò che è all’interno del manufatto. Il quadro complessivo, quando la legge sarà approvata, separerà quindi il regime delle parti comuni (soprattutto, delle facciate) dal regime delle varie unità immobiliari, evitando interferenze e contribuendo alla pace condominiale. Il rischio infatti era che specifici contributi potessero essere revocati, a distanza di anni, in quanto indirettamente erogati a beneficio di immobili con abusi edilizi. L’asseverazione del tecnico sulla regolarità urbanistica del luogo si allinea all’asseverazione circa la capienza fiscale del soggetto che chiede di compensare il bonus con il proprio debito verso l’Erario: il professionista risponde nei limiti di ciò che è immediatamente percepibile.

 

Lavori già iniziati, vecchie regole: Per le attività già iniziate, si continuerà ad applicare i requisiti previsti dal decreto 19 febbraio 2007. La data di inizio lavori deve essere comprovata tramite apposita documentazione, come ad esempio, se prevista, la data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Dlgs 192/2005. Gli interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione (da 70% a 85%), i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico. Inoltre, sono elevati alla stessa detrazione anche gli interventi sugli impianti comuni, purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica. In ogni caso, anche per gli interventi iniziati prima di oggi, per accedere alle detrazioni del 110%, permane comunque l’obbligo di acquisire l’asseverazione, che deve comprendere, nei casi previsti, la «dichiarazione di congruità delle spese» sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

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