Nelle vendite di prodotti It effettuate dai distributori il reverse charge vince sempre, a prescindere dal fatto che l’acquirente li utilizzi per finalità diverse dalla rivendita e dalla “nazionalità” del cessionario.
Le cessioni di console da gioco, tablet pc, laptop e dispositivi a circuito integrato sono sempre da assoggettare all’inversione contabile (articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/72) quando effettuate nella fase distributiva che precede l’attività di commercio al dettaglio.
Non importa che il cessionario acquisti i beni per rivenderli o per finalità differenti (ad esempio, per essere utilizzati come beni strumentali). Il reverse charge non si applica invece nella fase del commercio al dettaglio in quanto si tratta di un’attività che è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa la distinzione delle modalità di applicazione dell’imposta in funzione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.
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