Le plusvalenze derivanti dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori a 2mila euro su base annuale, sono ora totalmente tassabili. Questa importante precisazione è contenuta nelle istruzioni al quadro RT del modello Redditi, che superano i chiarimenti forniti nella circolare 30/E/2023.
In precedenza, la circolare 30/E/2023 aveva qualificato l’importo di 2mila euro come soglia, ma alcune affermazioni lasciavano intendere che fosse una franchigia. Le nuove istruzioni chiariscono che non si tratta di una franchigia. Pertanto, la differenza tra il totale dei corrispettivi delle cessioni e il totale dei costi o dei valori di acquisto non deve essere inferiore a 2mila euro.
L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2023, disciplina il nuovo regime fiscale delle criptoattività. Esso qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta.
Calcolo
Il software dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del modello Redditi conferma che, una volta superata la soglia di 2mila euro, l’intera plusvalenza realizzata è tassata. Ad esempio, inserendo un ammontare di corrispettivi dalla cessione di criptoattività pari a 15mila euro e un totale di costi di acquisto pari a 10mila euro, nel rigo RT 33 viene calcolato automaticamente l’importo di 5mila euro, senza alcun abbattimento.