Il Governo ha adottato una serie di misure in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Tra le varie disposizioni è prevista l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’utilizzo, di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
L’agevolazione è riconosciuta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che operano nei confronti di consumatori finali e che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico, compresi i pagamenti con carta di debito e di credito.
Il credito d’imposta è parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo sostenuto dall’esercente oltre alle eventuali spese di convenzionamento o di collegamento per il funzionamento degli stessi. Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per singolo esercente, nella misura del
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
Inoltre, gli esercenti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per singolo soggetto pari a 320 euro, da calcolare nella misura del:
- 100% per gli esercenti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per coloro i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.
I crediti d’imposta sono utilizzabili, successivamente al sostenimento della spesa, esclusivamente in compensazione con altre imposte. Il credito spettante dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Già  dal 1° luglio 2020, per commercianti e professionisti (con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro) è previsto un credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili, sempre allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.
Il credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d’imposta:
- può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità .
Al fine di promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, il legislatore ha inserito nuove diposizioni che incentivano l’impiego di Pos collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d’imposta – oltre che per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi – anche, per chi se ne avvale, per l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni. In particolare, il credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici è incrementato dal 30% al 100% per le commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico o strumenti di pagamento evoluto. Per questo, occorrerà  attendere l’emanazione di detto provvedimento per individuare quali siano di fatto gli strumenti oggetto delle agevolazioni in parola.
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