Teleassemblee fino a marzo: istruzioni per l’uso della proroga

 

È stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale possono essere convocate:

  • le assemblee di tutte le società di capitali e cooperative impartendo, con l’avviso di convocazione, l’obbligo di svolgerle mediante audio-video conferenza;
  • le assemblee delle società quotate impartendo, con l’avviso di convocazione, l’obbligo di parteciparvi mediante il conferimento di una delega al cosiddetto “rappresentante designato” nominato dalla società.

Per effetto di tale proroga:

  • l’assemblea ordinaria delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a qualsiasi norma di legge o statutaria che disponga diversamente (la regola del Codice civile è che l’assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee delle società di capitali e delle società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
  • il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
  • mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”;
  • le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente:
    • possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto “rappresentante designato”, vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;
    • possono prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);
  • la nomina del “rappresentante designato” e l’obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per:
    • le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
    • le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
    • le banche popolari e le banche di credito cooperativo;
    • le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

 

La proroga al 31 marzo 2021 disposta dal decreto legge milleproroghe concerne anche le adunanze delle assemblee (e, interpretativamente, degli organi amministrativi e di controllo) degli enti non societari: sul punto, c’è da notare che molti di questi enti devono ancora adeguare i loro statuti al fine di potersi registrare nel Runts, la cui attivazione è prevista per fine aprile 2021.

 

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