Con l’entrata in vigore della Legge 217/2025, viene ratificato il Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. Si tratta di una modifica strategica all’attuale disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri, destinata ad incidere su migliaia di lavoratori residenti in Italia e occupati in Svizzera, soprattutto in Canton Ticino.
Il protocollo entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati, completando così il processo di armonizzazione tra i rispettivi ordinamenti fiscali.
Il nuovo criterio del 25%: cosa cambia rispetto al passato
La modifica più rilevante è l’introduzione di un nuovo meccanismo che sostituisce la precedente deroga dei 45 giorni di lavoro fuori dal territorio svizzero. In base al nuovo sistema:
- un lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% del proprio tempo lavorativo in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza (Italia);
- la qualifica di frontaliere resta valida, a condizione che il 75% dell’attività sia svolta fisicamente in Svizzera;
- la quota di telelavoro si considera comunque fiscalmente localizzata nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro (Svizzera).
In termini pratici, questo cambiamento risponde all’evoluzione del lavoro flessibile post-pandemia e riconosce il telelavoro come parte integrante del rapporto di lavoro transfrontaliero. Allo stesso tempo, evita effetti distorsivi sull’imposizione fiscale legata alla residenza e alla sede dell’attività.
Implicazioni operative e fiscali
Per le imprese e per i lavoratori frontalieri il nuovo assetto presenta vantaggi evidenti:
- maggiore flessibilità nella gestione delle prestazioni lavorative;
- stabilità nel trattamento fiscale delle retribuzioni;
- riduzione del rischio di doppia imposizione.
Tuttavia, la percentuale del 25% va monitorata attentamente. Il superamento della soglia comporterebbe la perdita dello status di frontaliere, con conseguente riqualificazione fiscale dei redditi da lavoro dipendente.
Un esempio concreto: un lavoratore residente a Varese, impiegato a Lugano, potrà svolgere regolarmente una giornata a settimana in telelavoro (fino a circa 57 giorni l’anno) senza alcuna ripercussione sulla sua posizione fiscale. Se invece dovesse svolgere telelavoro oltre tale soglia, l’imponibilità fiscale passerebbe parzialmente all’Italia, con la necessità di gestire le relative compensazioni tramite convenzione.
Cosa può fare lo Studio Beneggi e Associati
La gestione dei rapporti di lavoro transfrontalieri richiede una lettura congiunta della normativa italiana e delle convenzioni internazionali. Lo Studio Beneggi e Associati supporta aziende e lavoratori nella pianificazione fiscale e nella gestione dei rischi legati al superamento delle soglie, offrendo:
- analisi personalizzate sulla ripartizione delle giornate di lavoro;
- consulenza contrattuale per l’inquadramento corretto del telelavoro transfrontaliero;
- assistenza nei rapporti con le autorità fiscali italiane e svizzere.
Una strategia di gestione efficace consente di preservare i benefici fiscali e di evitare rettifiche retroattive, sanzioni o conflitti di doppia imposizione.