La norma contenuta nel DL Rilancio consente di non indicare la casuale, fino al prossimo 30 agosto, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020.
Vengono esclusi dal nuovo regime tutti i contratti scaduti prima del 23 febbraio scorso, così come quelli stipulati per la prima volta in seguito a tale data; per questi rapporti resta obbligatorio il regime previsto dal decreto Dignità, e quindi va indicata la casuale qualora sia necessario un rinnovo (e in caso di proroga che allunghi il rapporto oltre i 12 mesi complessivi).
Dubbi interpretativi:
- La legge non chiarisce se il 30 agosto debba essere considerato come data ultima per la sottoscrizione di un accordo di proroga o rinnovo, la cui durata potrà raggiungere quella prevista dalle regole ordinarie o se, invece, costituisca la data entro cui deve scadere il contratto. In attesa che la legge di conversione chiarisca questo dubbio, le imprese dovranno necessariamente adottare la lettura più prudente, stipulando proroghe e rinnovi acausali con una durata massima che non superi il 30 agosto.
- Un altro dubbio interpretativo importante riguarda l’inciso iniziale della norma in cui si prevede che la facoltà di non apporre la causale viene riconosciuta «per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Di fronte a una norma che precisa che un contratto serve per il «riavvio delle attività», cosa impedisce a un interprete di sostenere che il regime di acasualità è applicabile solo alle imprese che hanno l’esigenza di far ripartire l’attività dopo l’emergenza sanitaria?
Un intervento del legislatore è doveroso per far funzionare una norma molto importante per le imprese e i lavoratori, a cui offre la possibilità di continuare a operare in un momento difficile come quello attuale.
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