Terzo settore: confermato il rendiconto per cassa nel 2025 per gli Ets con ricavi annui entro 60mila euro

Anche per l’anno 2025, gli enti del Terzo settore con ricavi annui non superiori a 60mila euro potranno redigere il rendiconto per cassa. È questa una delle principali conferme introdotte dalla legge 104/2024, che ha modificato alcuni punti chiave della disciplina contabile prevista per gli Ets dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017). Un passaggio che mira a garantire maggiore proporzionalità e semplificazione nella redazione dei bilanci, specie per le realtà minori, mantenendo però standard di trasparenza adeguati.

Bilanci Ets: obblighi e modalità aggiornate

I bilanci degli enti del Terzo settore, come noto, devono essere redatti secondo la modulistica predisposta con il DM 5 marzo 2020, n. 39, e successivamente depositati al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). La riforma interviene proprio su questo assetto, confermando e in alcuni casi ampliando le semplificazioni per gli enti di minori dimensioni.

Per il 2025:

  • Gli Ets con ricavi annui non superiori a 60mila euro potranno continuare a redigere il bilancio con il modello C – rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dal DM 39/2020.

  • È prevista una futura possibilità di utilizzo del bilancio in forma aggregata, che permetterà agli Ets di suddividere entrate e uscite in macro-categorie, ma sarà operativa solo dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, attualmente non ancora disponibile.

Nuova soglia per il rendiconto per cassa per gli enti non riconosciuti

Un’importante novità introdotta dalla legge 104/2024 riguarda l’innalzamento a 300mila euro del limite per l’utilizzo del rendiconto per cassa da parte degli Ets non riconosciuti. Si tratta di una modifica significativa che amplia la platea di enti che potranno continuare a beneficiare di una contabilità semplificata. Restano però in vigore le distinzioni previste in base alla natura dell’attività e alla personalità giuridica dell’ente.

Ecco le casistiche operative:

  • Ets con attività d’impresa commerciale: devono redigere il bilancio secondo le regole civilistiche previste per le società e depositarlo al Registro delle imprese.

  • Ets senza attività d’impresa prevalente:

    • Con personalità giuridica: bilancio redatto secondo i modelli A, B e C del DM 5 marzo 2020.

    • Senza personalità giuridica: possibile utilizzo del rendiconto per cassa fino a 300mila euro di ricavi annui.

Tempistiche di approvazione e deposito

La normativa stabilisce termini precisi anche per l’approvazione e il deposito dei bilanci:

  • Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio deve essere approvato dall’organo assembleare (o amministrativo, nel caso delle fondazioni).

  • Il deposito deve avvenire:

    • Entro 60 giorni dall’approvazione per gli Ets commerciali (presso il Registro imprese),

    • Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli altri enti (presso il Runts).

Per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci 2024 è il 30 aprile 2025, mentre il deposito potrà avvenire fino a fine giugno (per i non commerciali) o fine giugno/luglio (per i commerciali, in base alla data di approvazione).

Ets con esercizio “a cavallo”

Per gli enti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare – si pensi ad esempio alle associazioni di promozione sociale che adottano l’anno scolastico come riferimento – le scadenze devono essere calcolate partendo dalla data di chiusura effettiva del periodo. Da quel momento scattano i 180 giorni per il deposito, tenendo conto delle novità introdotte dal Codice del Terzo Settore.

Conclusioni operative

La riforma introdotta dalla legge 104/2024 rappresenta un passo importante verso una maggiore proporzionalità e aderenza alla realtà operativa degli enti del Terzo settore. Le semplificazioni contabili, in particolare il mantenimento del rendiconto per cassa fino a 60mila euro (e ora fino a 300mila per gli enti non riconosciuti), riducono gli oneri gestionali per molte realtà associative. Allo stesso tempo, resta essenziale valutare la natura dell’attività e lo status giuridico per determinare correttamente il regime contabile applicabile.

È consigliabile che ogni ente valuti con il proprio consulente la corretta impostazione del bilancio 2024 e verifichi tempestivamente le eventuali modifiche statutarie che possano impattare sulla decorrenza dei termini.

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