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Terzo settore, obbligo di bilancio sociale per entrate oltre il milione

 

Per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) con entrate superiori a un milione di euro debutta il bilancio sociale a partire dal 2020. Con questo atto, il ministero del Lavoro ha aggiunto un tassello in più verso l’operatività della riforma del Terzo settore.

 

Il bilancio sociale è un documento pubblico di rendicontazione finanziaria e sociale, previsto all’articolo 14 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts), che risponde ad esigenze di trasparenza e adeguata informativa, anche verso i terzi, da parte degli enti del Terzo settore (Ets).

 

Finalità del bilancio sociale è quella di rendicontare responsabilità, comportamenti, risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ente. L’intento è fornire una fotografia a fine anno della vita sociale dell’ente con informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie, permettendo agli associati, lavoratori, terzi (incluse le pubbliche amministrazioni) nonché ai potenziali donatori di conoscere il valore generato dall’ente ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. In questo senso, il bilancio sociale dovrà recare informazioni dettagliate sull’ente e sulle attività di interesse generale svolte, secondo le modalità previste nelle linee guida e in base a specifiche sezioni che variano a seconda della dimensione dell’Ets oggetto di analisi.

 

Chi è obbligato? Con riferimento agli enti tenuti alla redazione del bilancio sociale già a partire dal 2020:

  • rientrano senz’altro le Odv e Aps iscritte negli attuali registri di settore e con entrate superiori ad un milione di euro. Queste ultime categorie di enti, infatti, sono dotate già in questa fase transitoria della qualifica di Ets (in virtù dell’iscrizione negli attuali registri di settore, che andranno a confluire nelle rispettive sezioni dell’istituendo Registro unico nazionale).
  • le imprese sociali e i Centri di servizio per il volontariato.
  • gli enti dotati della qualifica di Onlus: va considerato, infatti, che la definizione normativa di “ente del Terzo settore” viene generalmente riferita dal legislatore, nel periodo transitorio, proprio agli enti dotati della qualifica di Onlus, Odv e Aps.
  • a regime scatterà l’obbligo per tutti gli Ets iscritti con entrate superiori a un milione di euro di redigere il bilancio sociale, depositarlo presso il Runts o il Registro delle imprese (per imprese sociali e coop sociali).

 

Il bilancio sociale andrà pubblicato anche sul sito internet dell’ente o su quello della rete associativa (per chi aderisca ad una rete e sia sprovvisto di sito proprio). Gli adempimenti in questione dovranno essere osservati anche da parte degli Ets che, non superando il limite di entrate, decideranno di dotarsi anche del bilancio sociale. Anche per questi enti, infatti, sarà necessario rispettare le previsioni contenute nelle linee guida.

 

Dal punto di vista operativo, il bilancio sociale dovrà osservare uno schema puntuale e sarà suddiviso in sezioni e sottosezioni, la cui eventuale omissione dovrà essere motivata da parte dell’ente. Gli aspetti rilevanti riguardano:

  • metodologia redazionale e standard di rendicontazione utilizzati,
  • informazioni generali sull’ente e struttura di governance con mappatura dei principali stakeholders (soci, finanziatori, pubbliche amministrazioni) e loro coinvolgimento nelle attività dell’ente.
  • informazioni sul personale e sui volontari coinvolti,
  • obiettivi e attività svolte nonché situazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alle risorse economiche raccolte distinguendo tra contributi pubblici e privati.

 

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