Titoli dell’attivo circolante non svalutabili nei bilanci 2025 e 2026: guida operativa per soggetti OIC e IAS/IFRS

La legge di bilancio 2026 conferma, anche per i bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026, la possibilità per le imprese soggette ai principi contabili OIC di non procedere alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite durevoli di valore. Negli anni precedenti, questa misura straordinaria era stata reiterata tramite decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ultimo dei quali risale al 23 settembre 2024, in considerazione di turbolenze nei mercati finanziari. La conferma arriva all’interno dei commi 65 e 66 del Ddl di Bilancio approvato in prima lettura al Senato, con disposizioni che definiscono anche i limiti di deducibilità fiscale delle svalutazioni per obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi dalle partecipazioni e similari, come previsto dall’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR.

Soggetti OIC e valutazione dei titoli

Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali OIC, la svalutazione civilistica dei titoli obbligazionari e degli altri titoli in serie o di massa negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri, sarà ammessa in deduzione dal reddito imponibile entro i limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione fiscale poteva essere calcolata in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio o alla media aritmetica dei prezzi del mese finale. Dal 2026, con la nuova disciplina, viene meno l’allineamento tra valori civilistici e fiscali che era stato introdotto con la riforma fiscale del 2003, imponendo una maggiore attenzione da parte delle imprese nella pianificazione fiscale e contabile.

Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri, la deducibilità fiscale sarà determinata applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento rilevato dal mercato telematico delle obbligazioni italiane nell’ultimo semestre. Questa modifica esclude il mercato telematico estero, generando per i titoli non quotati alcune difficoltà operative, già evidenziate dalle note professionali pubblicate su «Il Sole 24 Ore» dell’11 dicembre 2025.

Soggetti IAS/IFRS e valutazione dei titoli

Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS non vi saranno modifiche significative per i titoli «detenuti per la negoziazione», la cui valutazione, ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis del Testo Unico, continua ad assumere rilevanza fiscale. Per le obbligazioni e i titoli similari iscritti nelle immobilizzazioni, invece, le minusvalenze rilevano fiscalmente solo se imputate a conto economico. In pratica, la svalutazione dei titoli immobilizzati, valutati al fair value attraverso il prospetto del conto economico complessivo (Fvtoci), non sarà deducibile fino al momento del realizzo, mentre le rivalutazioni, anche se non transitano dal conto economico, conserveranno rilevanza fiscale secondo le disposizioni del Dm 8 giugno 2011.

I fondi comuni d’investimento immobilizzati, valutati al fair value attraverso il conto economico (Fvtpl), continueranno a essere deducibili al momento dell’iscrizione. La nuova formulazione conferma il principio secondo cui la corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali, garantendo coerenza tra bilancio e imposte per i soggetti IAS/IFRS.

Per le aziende, la conferma della possibilità di non svalutare i titoli dell’attivo circolante comporta vantaggi significativi in termini di stabilità dei risultati di bilancio e di gestione della fiscalità. È fondamentale, tuttavia, valutare attentamente i limiti di deducibilità fiscale, applicando correttamente la media aritmetica dei prezzi o le diminuzioni desunte dal mercato telematico italiano, e distinguere tra titoli quotati e non quotati. La pianificazione deve inoltre considerare le differenze tra soggetti OIC e IAS/IFRS per garantire la corretta imputazione delle minusvalenze e la compliance normativa.

La misura rappresenta un’opportunità di continuità per le imprese italiane in contesti di volatilità dei mercati, ma richiede attenzione tecnica per evitare errori contabili o fiscali. L’adozione di procedure interne robuste e la verifica dei prezzi di riferimento semestrali costituiscono strumenti indispensabili per la corretta applicazione della normativa.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 29, 2025

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