Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo regime della Tobin tax in Italia, che prevede il raddoppio delle aliquote per le operazioni di acquisto di azioni e strumenti finanziari partecipativi, come stabilito dalla legge 199/2025 (articolo 1, commi 29-31). La misura colpisce sia le transazioni effettuate nei mercati regolamentati, sia quelle fuori mercato e ad alta frequenza. A fronte di uno stallo a livello europeo sul progetto di una tassa armonizzata sulle transazioni finanziarie, l’Italia ha scelto di incrementare il prelievo nazionale.
Operatività e ambito temporale
Il raddoppio delle aliquote si applica a partire dal 1° gennaio 2026 alle seguenti operazioni:
- trasferimenti di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi di emittenti italiani;
- operazioni ad alta frequenza, come definite dall’art. 13 del DM 21 febbraio 2013.
Per i titoli dematerializzati, il presupposto impositivo coincide con la data di registrazione dell’operazione, mentre per gli altri titoli con il momento del trasferimento di proprietà. Le conversioni di obbligazioni sono imponibili solo se non si tratta di azioni di nuova emissione. Le operazioni ad alta frequenza sono tassate giornalmente sulla base degli ordini immessi, cancellati o modificati.
Nuove aliquote 2026
Le modifiche introdotte dalla legge 199/2025 comportano:
- 0,4% del corrispettivo per i trasferimenti fuori dai mercati regolamentati;
- 0,2% per quelli realizzati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- 0,04% per le operazioni ad alta frequenza;
- importi fissi (da 0,01875 a 200 euro) per operazioni su strumenti derivati o contratti riferiti ad azioni o indici azionari (invariati rispetto al 2025).
In tutti i casi, l’imposta è a carico dell’acquirente o della controparte contrattuale.
Esclusioni
Restano escluse dall’imposta:
- azioni di società con capitalizzazione media < 500 milioni di euro (dati novembre 2025, su base Consob);
- trasferimenti per successione o donazione;
- sottoscrizioni di strumenti finanziari di nuova emissione;
- operazioni infragruppo, fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda o partecipazioni;
- assegnazioni di azioni a fronte di utili, riserve o restituzioni di capitale;
- trasferimenti tra fondi gestiti dalla stessa SGR con medesimi investitori finali.
Salvaguardie per investimenti etici e previdenziali
Sono esenti anche:
- investimenti etici/socialmente responsabili tramite OICR conformi a TUF e delibere Consob;
- operazioni di fondi pensione, casse previdenziali e forme pensionistiche complementari (anche UE/SEE vigilate);
- trasferimenti interni tra fondi comuni di investimento gestiti dalla stessa SGR (Cass. 27265/2023).
Indeducibilità dell’imposta
La Tobin tax è indeducibile:
- ai fini IRES, IRPEF, imposte sostitutive e IRAP;
- nel calcolo del capital gain per il risparmio gestito;
- nei valori fiscali delle partecipazioni iscritte in contabilità (da monitorare nel quadro RV del modello Redditi).
Controversie: aliquota ridotta nelle Opa
In tema di offerte pubbliche di acquisto (Opa), l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta (oggi 0,2%) qualificando le Opa come operazioni bilaterali. Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sent. 1066/19/2024) ha riconosciuto l’aliquota ridotta, assimilando le Opa a operazioni tipiche del mercato regolamentato per trasparenza, vigilanza Consob e tutela dei soci di minoranza.
Esempi pratici
Caso 1 – Acquisto in MTF Una holding industriale italiana acquista sul mercato multilaterale ExtraMOT un pacchetto azionario di una PMI non quotata. L’acquisto è soggetto alla nuova aliquota dello 0,2%.
Caso 2 – Operazione fuori mercato Due fondi italiani con clienti diversi effettuano un trasferimento diretto di azioni di una società quotata. In assenza di mercato regolamentato, l’aliquota applicabile è dello 0,4%, a carico dell’acquirente.
Caso 3 – Investimento etico tramite fondo ESG Un investitore acquista quote di un fondo SGR conforme agli standard etici Consob. L’operazione è totalmente esente da Tobin tax.
Con l’inasprimento della Tobin tax, anche operazioni semplici possono generare implicazioni fiscali inattese. L’aumento delle aliquote non è solo un aggravio fiscale: è un fattore di distorsione strategica che va governato con metodo.