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Transfer pricing, niente sanzioni se c’è buona documentazione

 

La circolare 15/E/2021 recepisce i commenti pervenuti a seguito della pubblica consultazione conclusasi il 12 ottobre scorso.

 

Per beneficiare della penalty protection, che consente la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir), occorre predisporre (mera facoltà e non obbligo) una documentazione composta dal masterfile e dal countryfile in grado di dimostrare che i prezzi applicati sono di libera concorrenza, e che pertanto non vi è stato l’intento di spostare materia imponibile altrove all’estero. Per ciò che concerne il master file, che si ricorda è obbligatorio per tutti i soggetti rispetto al previgente regime, qualora il periodo d’imposta del soggetto estero controllante diretto o indiretto non risulti coincidente con quello dell’entità locale, si ritiene possibile presentare il masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura precede quella del periodo d’imposta dell’entità locale. In ogni caso, se nel corso del controllo emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel documento, l’entità locale deve rendere disponibile su richiesta tali ulteriori informazioni, compreso, se del caso, il masterfile riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura segue quella del periodo d’imposta dell’entità locale.

 

Circa la documentazione nazionale è possibile descrivere anche le operazioni marginali. Se chiaramente queste non vengono descritte, in caso di contestazione per esse non varrà l’esimente sanzionatoria, ma questo non significa che l’esimente venga meno anche per le operazioni non marginali.

 

Per le operazioni afferenti a royalties e interessi passivi si guarda al principio di competenza, anche se in fase di verifica i controlli potranno essere effettuati sui pagamenti in base al criterio di cassa.

 

Per quanto riguarda i termini di consegna della documentazione, richieste ad hoc possono riguardare i master file afferenti alle divisioni dell’impresa o quelli riguardanti le altre attività, così come i casi in cui vi siano delle differenze nella chiusura dei periodi d’imposta fra le entità coinvolte.

 

Viene ribadita l’apertura alla remissione in bonis, così come previsto già per la documentazione del patent box. A titolo esemplificativo, quindi, la comunicazione riferita al periodo d’imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi 2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471 del 1997.

 

Viene specificato che, ai fini dell’applicazione della disciplina della remissione in bonis, non rientrano tra le «altre attività amministrative di accertamento» le richieste informative e documentali eseguite nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del Dlgs 128/15.

 

In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dal contribuente, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione non si applica qualora la documentazione, validamente presentata, sia considerata idonea anche per la parte di reddito imponibile, ovvero di compensi, interessi e altre somme soggette a ritenuta, oggetto di dichiarazione integrativa a sfavore; nel diverso caso in cui la documentazione sia ritenuta non idonea, la determinazione della sanzione è rimessa alle valutazioni dell’ufficio competente per l’accertamento.

 

La sottoscrizione elettronica del rappresentante legale del contribuente con la marca temporale deve essere apposta sul masterfile anche se lo stesso è stato predisposto e sottoscritto dalla controllante, in quanto la ratio della disposizione risponde solo all’esigenza di conferire data certa al documento stesso. È uno dei chiarimenti della circolare 15/E/2021.

 

La firma elettronica del legale rappresentante del contribuente apposta sulla documentazione nazionale assolve alla funzione di garantire l’autenticità del documento, e cioè la riferibilità del contenuto al suo autore e, quindi, alla società. Viceversa, la richiesta apposizione della firma elettronica su documenti eventualmente non predisposti dal contribuente, come nel caso del masterfile di gruppo messo a disposizione dal soggetto controllante integrerebbe un adempimento necessario al rispetto delle regole stabilite per rendere la documentazione “idonea”. In nessuno caso potrebbe essere imputato alcun effetto giuridico/fattuale di responsabilità al management italiano, che opera come mero “ricevitore” di informazioni rese da un altro soggetto sulle quali non ha alcun controllo. In questo senso, la controllata italiana non può mettere in discussione i criteri e le scelte operate a monte dalla controllante nella redazione del masterfile, non avendo a sua disposizione le informazioni adeguate e neppure la visione d’insieme per poterlo fare.

Proprio in questo senso la circolare sottolinea che il masterfile predisposto dal soggetto controllante, diretto e indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso, deve essere firmato elettronicamente con marca temporale anche se lo stesso sia già stato firmato dal legale rappresentante della controllante. Questa precisazione evidenzia proprio, come poi sottolineato dalla stessa Agenzia, che lo scopo della sottoscrizione elettronica del rappresentante della controllata è solo quello di dare data certa ai documenti posti a base della determinazione dei componenti del reddito.

 

L’Agenzia chiarisce che comunque il contribuente deve aver predisposto la documentazione e apposto la firma elettronica con marca temporale entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale. Dopodiché la comunicazione tardiva si potrà effettuare entro la prossima dichiarazione (quindi il 30 novembre 2022), ma in ogni caso la documentazione andrà cristallizzata con firma elettronica e marca temporale entro i 90 giorni dalla scadenza originaria. Il che significa che si impediscono recuperi sostanziali ex post, potendo solo slittare la mera comunicazione fino al 30 novembre 2022.

 

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