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Transito al regime forfettario: chiarimenti sull’aliquota agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 226/2024, ha chiarito che l’aliquota agevolata del 5% prevista dal regime forfettario non si applica nei casi in cui il contribuente transiti dal regime ordinario al forfettario, anche se il passaggio avviene nei primi cinque anni di attività.

La Legge 190/2014, al comma 65, prevede che i contribuenti che iniziano una nuova attività possono applicare un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni, invece di quella ordinaria al 15%, purché soddisfino determinati requisiti:

  1. Nessuna attività precedente: Il contribuente non deve aver esercitato attività professionali, artistiche o d’impresa nei tre anni precedenti.
  2. Non mera prosecuzione: L’attività non deve costituire la mera prosecuzione di un lavoro svolto come dipendente o autonomo.
  3. Prosecuzione da altri soggetti: In caso di prosecuzione di un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare la soglia di 85.000 euro.

Il Caso analizzato

Un professionista, dopo aver svolto attività di lavoro dipendente, ha avviato un’attività autonoma applicando inizialmente il regime ordinario (causa ostativa al forfettario) e successivamente, soddisfatti i requisiti, è passato al regime forfettario dal secondo anno. Ha quindi chiesto se fosse possibile applicare l’aliquota del 5% a partire dal secondo anno.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota del 5%, spiegando che:

  • Accesso diretto richiesto: L’aliquota ridotta è riservata esclusivamente ai contribuenti che applicano il regime forfettario fin dall’inizio dell’attività.
  • Prosecuzione dell’attività: Il regime forfettario è stato applicato in continuità con l’attività iniziata in regime ordinario, contravvenendo al requisito della “novità”.

Implicazioni

  • Aliquota ordinaria del 15%: Il professionista può accedere al regime forfettario, ma solo con l’aliquota standard.
  • Esclusione dell’agevolazione: La scelta obbligata del regime ordinario nel primo anno, pur per cause ostative al forfettario, non consente di beneficiare dell’aliquota agevolata.

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