La fase finale della procedura Transizione 5.0 impone alle imprese un passaggio fondamentale: l’invio al Gse della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026. Si tratta dell’adempimento che certifica la chiusura del progetto di innovazione e che, al tempo stesso, rappresenta il presupposto essenziale per la maturazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del Dl 19/2024. Il perimetro soggettivo è molto ampio, perché il termine riguarda sia le imprese che avevano validamente prenotato le risorse prima dell’esaurimento dei fondi comunicato il 7 novembre 2025 sia quelle che si trovano nella condizione di “tecnicamente ammissibili”, cioè ammissibili sul piano dei requisiti ma prive di copertura finanziaria.
L’apertura della piattaforma Gse del 30 gennaio 2026 ha segnato l’avvio della fase conclusiva, consentendo anche ai soggetti in lista d’attesa di trasmettere le comunicazioni richieste. Tuttavia, il Gse ha chiarito che l’avanzamento dell’iter non equivale al riconoscimento del credito, introducendo un elemento di incertezza rilevante che impone alle imprese valutazioni finanziarie e strategiche particolarmente attente.
Il completamento entro il 31 dicembre 2025 e la finestra per gli adempimenti
Il decreto attuativo Mimit del 24 luglio 2024 definisce le condizioni per considerare completato il progetto. Il completamento coincide con la data dell’ultimo investimento ammesso, individuata secondo criteri differenti a seconda della tipologia di spesa. Per beni materiali e immateriali 4.0, la data si ricava sulla base delle regole del Tuir in materia di competenza. Per gli impianti Fer destinati all’autoconsumo, il riferimento è la data di fine lavori. Per i percorsi di formazione 5.0, rileva il sostenimento dell’esame finale.
La finestra che separa il 31 dicembre 2025 dal 28 febbraio 2026 consente alle imprese di acquisire la documentazione necessaria per completare la procedura. Il pacchetto documentale richiesto è articolato e comprende la certificazione dei risparmi energetici ex post, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. Si tratta di documenti che attestano rispettivamente il raggiungimento del risparmio energetico previsto ex ante, la natura 4.0 dei beni trainanti e la correttezza della spesa sostenuta.
Documentazione da trasmettere al Gse per il completamento
L’invio della comunicazione di completamento richiede l’inserimento di una serie di informazioni relative al progetto e la trasmissione della documentazione richiesta dal decreto attuativo e dalla circolare operativa congiunta Gse‑Mimit. Oltre agli elementi identificativi del progetto, occorre indicare la data di completamento, l’importo complessivo degli investimenti, il credito d’imposta teorico spettante e l’attestazione relativa agli obblighi Pnrr.
La documentazione allegata comprende la dichiarazione sostitutiva di atto notorio precompilata dalla piattaforma, la certificazione energetica ex post rilasciata da un soggetto indipendente in possesso dei requisiti richiesti, la documentazione relativa alla perizia 4.0, la certificazione contabile, le schede Dnsh e le attestazioni di indipendenza e terzietà dei valutatori. Per gli impianti fotovoltaici è necessaria anche l’autocertificazione dei moduli registrati presso Enea. È inoltre richiesta la dichiarazione relativa ai titolari effettivi, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Il legislatore ha previsto la possibilità di modifiche marginali al progetto, come la riduzione dell’investimento o una lieve diminuzione del risparmio energetico. Sono invece escluse modifiche sostanziali che alterino la natura del progetto.
La gestione del cumulo e la necessità della nettizzazione delle spese
Nella compilazione della comunicazione di completamento occorre considerare l’eventuale presenza di altre agevolazioni sulle stesse voci di spesa. In questi casi è necessario procedere alla nettizzazione, indicando le spese ammissibili al netto dei benefici già fruiti o che si intende fruire. La piattaforma richiede un monitoraggio puntuale delle interazioni con altri incentivi, in coerenza con le indicazioni fornite nelle Faq Mimit e Gse.
Le istanze “tecnicamente ammissibili” e i rischi per le imprese
La riapertura della piattaforma ha consentito alle imprese in stato “tecnicamente ammissibile” di completare l’iter, ma senza garanzia di ottenere il credito. Il Gse ha infatti precisato che l’avanzamento della comunicazione non assicura il riconoscimento del beneficio, che dipenderà dalle risorse effettivamente disponibili una volta concluse tutte le comunicazioni entro la scadenza del 28 febbraio 2026. Le imprese devono quindi sostenere i costi delle certificazioni senza alcuna certezza di ritorno.
La situazione è particolarmente critica per i soggetti che, a causa del divieto di cumulo imposto dal Dl 175/2025, hanno già rinunciato alla copertura del credito Transizione 4.0. La norma di interpretazione autentica ha specificato che il divieto si applica anche in presenza di due domande presentate sugli stessi investimenti, imponendo alle imprese una scelta irrevocabile. La tutela introdotta dal decreto consente un ritorno alla 4.0 solo in caso di mancato riconoscimento della 5.0 e comunque entro i limiti delle risorse disponibili. Le riduzioni di credito possono essere consistenti, variando dal 15% al 25% a seconda della tipologia di investimento.
La questione delle imprese che hanno cumulato Zes unica 2025 e 5.0
Particolarmente delicata è la posizione delle imprese del Mezzogiorno che hanno cumulato, sugli investimenti 2025, il credito Zes unica e la Transizione 5.0. La legge di Bilancio 2026 ha previsto un contributo addizionale che eleva la percentuale di riparto fino al 75% del credito richiesto, ma l’accesso a tale maggiorazione è precluso ai soggetti che beneficiano della Transizione 5.0 sugli stessi beni.
Ne deriva la necessità di un’analisi dettagliata delle tipologie di investimenti, dei periodi di effettuazione, delle aliquote e delle tempistiche di fruizione. La 5.0 prevede un utilizzo in cinque quote annuali, mentre il contributo aggiuntivo Zes è interamente compensabile nell’anno 2026, entro il limite del 31 dicembre. Questo elemento, se da un lato costituisce un vantaggio finanziario immediato, dall’altro comporta il rischio di perdere la quota non compensata entro la fine dell’anno.
Scenari di scelta e valutazioni operative
La decisione tra la 5.0 e la Zes potenziata dipende dalla composizione del progetto, dall’incidenza degli impianti Fer, dalle spese trainanti e dal valore delle aliquote Zes rispetto a quelle della 5.0. Le imprese devono considerare anche la possibilità che un progetto 5.0 attualmente in sospeso non venga accolto per assenza di risorse, circostanza che renderebbe più favorevole l’accesso al credito Zes, soprattutto se l’investimento è fortemente concentrato su beni che la 5.0 non agevola.