Trasferimento all'interno dell'azienda

Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali chiarisce che il trasferimento del lavoratore nell’ambito della stessa azienda da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica, non comporta necessariamente una nuova formazione ai fini della sicurezza; l’obbligo di nuova formazione sussiste nel momento in cui si verifichi una sostanziale variazione dei rischi a cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nella nuova organizzazione lavorativa dell’azienda e alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore, tali da richiedere un adeguamento formativo.

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