Trasferta autotrasportatori e buoni pasto: cumulabilità e limiti di deducibilità

Il quesito sull’erogazione dei buoni pasto nei giorni di trasferta degli autotrasportatori ritorna spesso nella prassi aziendale, soprattutto alla luce della disciplina speciale prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR. Le imprese di autotrasporto possono dedurre una somma forfetaria giornaliera di 59,65 euro per ciascuna trasferta fuori dal territorio comunale, importo che sostituisce la deduzione analitica delle spese di vitto e alloggio. La domanda centrale è se, nello stesso giorno in cui si beneficia della deduzione forfetaria, sia possibile riconoscere anche un buono pasto e mantenerne la deducibilità secondo le regole ordinarie.
Il tema richiede il coordinamento tra disciplina delle trasferte, trattamento fiscale dei buoni pasto e limiti di deducibilità per il datore di lavoro. La questione non è espressamente regolata da un divieto, ma va affrontata attraverso un’interpretazione sistematica, considerando la ratio della norma speciale per il settore dell’autotrasporto.

La disciplina della trasferta degli autotrasportatori

L’articolo 95, comma 4, del TUIR introduce una disciplina agevolativa per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci. La disposizione consente la deduzione, per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio comunale, di un importo forfetario determinato annualmente dal decreto ministeriale. Tale importo è riconosciuto al netto delle spese di viaggio e trasporto e sostituisce le spese effettivamente sostenute dal lavoratore per vitto e alloggio, senza necessità di rendicontazione analitica.
La disposizione risponde all’esigenza di semplificare la gestione fiscale di un settore caratterizzato da frequenti e strutturali spostamenti. La deduzione forfetaria rappresenta quindi un valore standard che non deve essere documentato, purché la trasferta sia effettivamente avvenuta fuori dal territorio comunale.
L’importo di 59,65 euro, vigente secondo gli aggiornamenti annuali, rappresenta il limite massimo che l’impresa può dedurre, indipendentemente dalle spese effettive sostenute dal lavoratore.

Il trattamento fiscale dei buoni pasto

Il buono pasto rientra tra i fringe benefit disciplinati dall’articolo 51 del TUIR. La norma stabilisce che i buoni pasto, fino a un determinato importo, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore. Il limite di esenzione è pari a 4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli elettronici. Per l’impresa, il buono pasto è deducibile come costo per lavoro dipendente e segue le regole generali previste dal TUIR.
Si tratta quindi di una componente retributiva in natura, destinata ai lavoratori in presenza o in assenza di mensa aziendale, che può essere riconosciuta anche ai dipendenti che svolgono attività fuori sede, come gli autotrasportatori.

Cumulo tra deduzione forfetaria e buono pasto: compatibilità o sovrapposizione?

Per valutare la cumulabilità tra la deduzione forfetaria di 59,65 euro e il buono pasto, occorre esaminare la finalità delle due misure. La deduzione prevista dall’articolo 95, comma 4, TUIR è concepita per coprire le spese di vitto e alloggio nella loro interezza. È una misura sostitutiva, che prende il posto della deduzione delle spese effettivamente sostenute.
Il buono pasto, invece, è uno strumento che, nella sua origine, sostituisce il servizio di mensa aziendale e ha lo scopo di garantire al lavoratore la fruizione del pasto. In caso di trasferta, il buono pasto potrebbe coincidere nella sua funzione con la copertura del vitto nella stessa giornata.
La questione è quindi se il riconoscimento del buono pasto, riferito al medesimo giorno di trasferta, rappresenti una duplicazione della copertura delle spese di vitto. L’Amministrazione finanziaria non ha mai espresso un divieto esplicito al cumulo, ma l’interpretazione sistematica del quadro normativo evidenzia un rischio di sovrapposizione. La natura forfetaria dell’importo di 59,65 euro suggerisce che esso sostituisce integralmente la copertura dei costi del pasto, rendendo il buono pasto potenzialmente duplicativo.

Gli effetti sul piano della deducibilità

Dal punto di vista della deducibilità, l’impresa può dedurre la somma di 59,65 euro come deduzione forfetaria e il costo del buono pasto come costo del lavoro. Tuttavia, la deducibilità integrale di entrambe le componenti potrebbe essere oggetto di contestazione, nella misura in cui il costo del buono pasto sia collegato alla medesima finalità per cui la legge riconosce la deduzione forfetaria.
L’interpretazione prudenziale suggerisce che i due costi, se riferiti allo stesso pasto, rischiano di eccedere la funzione sostitutiva propria della deduzione forfetaria. È quindi necessario valutare la natura del buono pasto all’interno dell’organizzazione aziendale.
Un buono pasto riconosciuto come componente ordinaria della retribuzione, non collegato alla trasferta, può essere dedotto senza interferire con la deduzione forfetaria. Diversamente, un buono pasto destinato a coprire il costo del pasto consumato durante la trasferta potrebbe configurare un doppio vantaggio fiscale.

Esempio applicativo e implicazioni operative

Se un autista effettua una trasferta fuori dal territorio comunale e l’impresa deduce la somma forfetaria di 59,65 euro, il riconoscimento nello stesso giorno di un buono pasto elettronico da 8 euro può generare effetti diversi a seconda della qualificazione del buono dentro la politica aziendale.
Se il buono è erogato come benefit generalizzato per tutti i dipendenti, senza legame diretto con la trasferta, il costo rimane deducibile e la cumulabilità non sembra problematica. Se invece il buono pasto è destinato a coprire il vitto del giorno di trasferta, il rischio di contestazione riguarda la duplicazione della deduzione per la medesima finalità.

Conclusioni

L’impresa può riconoscere il buono pasto nello stesso giorno della trasferta e dedurlo come costo del lavoro. Tuttavia, la deduzione forfetaria di 59,65 euro è concepita per coprire integralmente le spese di vitto, e la cumulazione con un ticket destinato alla stessa finalità presenta un rischio interpretativo rilevante.
In un’ottica prudenziale, è consigliabile:
– qualificare il buono pasto come componente retributiva ordinaria scollegata dalla trasferta;
– valutare eventuali riduzioni proporzionali della deduzione forfetaria;
– inserire nella policy aziendale indicazioni che chiariscano la funzione del buono pasto.

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Tiziano Beneggi

Marzo 3, 2026

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