Con il decreto fiscale approvato il 13 giugno 2025, il Governo ha corretto una criticità operativa emersa dopo la Legge di Bilancio 2025: il regime di esenzione fiscale per i rimborsi delle spese di trasferta estere non richiede più la tracciabilità dei pagamenti. Questa modifica, retroattiva al 1° gennaio 2025, impatta sia i lavoratori dipendenti sia i datori di lavoro, semplificando l’applicazione delle regole fiscali nei casi di missioni all’estero.
La modifica al Tuir: un chiarimento necessario
La legge 207/2024 aveva introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per ottenere l’esenzione da imposte e contributi sui rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Questo vale tuttora per le trasferte effettuate in Italia.
Tuttavia, con il decreto fiscale appena approvato, è stato precisato che:
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per le trasferte all’estero, l’esenzione si applica anche in caso di pagamento in contanti, riconoscendo le difficoltà oggettive di utilizzo di mezzi tracciabili in determinati Paesi;
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la misura vale sia per i lavoratori dipendenti sia per la deducibilità dei costi aziendali ai fini del reddito d’impresa.
Impatto concreto e operazioni da effettuare
Questa modifica ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Significa che i datori di lavoro possono procedere a:
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conguagli fiscali e contributivi per i rimborsi non tracciabili riferiti a trasferte estere già effettuate nel primo semestre del 2025;
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rettifiche in busta paga che generano:
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riduzione dell’imposizione per il lavoratore;
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minori contributi per l’azienda;
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maggiore deducibilità dei costi del personale.
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Due esempi pratici
1. Trasferta estera con pagamento in contanti
Un dipendente in missione a Bucarest sostiene 90 euro di spese di taxi, pagati in contanti. Il datore rimborsa analiticamente la somma. Fino a ieri, il rimborso sarebbe stato imponibile. Oggi, grazie al decreto, l’azienda potrà conguagliare e il dipendente non pagherà imposte o contributi su quella somma.
2. Trasferta in Italia con pagamento non tracciato
Un altro dipendente partecipa a un convegno a Bologna e sostiene 65 euro di vitto, pagati in contanti. Il rimborso, pur essendo analitico, sarà soggetto a tassazione, perché effettuato senza modalità tracciabili, essendo la trasferta avvenuta in Italia.
Autonomi: riscritto l’articolo 54 del Tuir
Il decreto interviene anche sul trattamento delle note spese dei lavoratori autonomi, riscrivendo l’articolo 54, comma 2-bis del Tuir. Da ora:
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i rimborsi analitici per spese sostenute in Italia concorrono al reddito se non tracciabili;
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le stesse spese sono deducibili solo se sostenute con mezzi tracciabili, anche se non rimborsate dal committente;
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la deducibilità vale anche per spese sostenute in qualità di committente nei confronti di altri autonomi.
Implicazioni strategiche per le imprese
L’intervento normativo comporta vantaggi significativi, ma richiede attenzione operativa:
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è possibile recuperare esenzioni non applicate nei primi mesi del 2025;
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vanno distinte con precisione le trasferte estere da quelle nazionali;
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è necessario predisporre documentazione adeguata, anche per i pagamenti in contanti effettuati all’estero, per eventuali controlli.
Le imprese che desiderano agire con metodo devono affiancarsi a professionisti capaci di interpretare la norma con visione prospettica e operare con prontezza. È qui che l’approccio di Beneggi e Associati fa la differenza: competenza normativa, visione strategica, tempestività operativa.