Trasferte estere: rimborso esente anche se pagato in contanti. Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Con il decreto fiscale approvato il 13 giugno 2025, il Governo ha corretto una criticità operativa emersa dopo la Legge di Bilancio 2025: il regime di esenzione fiscale per i rimborsi delle spese di trasferta estere non richiede più la tracciabilità dei pagamenti. Questa modifica, retroattiva al 1° gennaio 2025, impatta sia i lavoratori dipendenti sia i datori di lavoro, semplificando l’applicazione delle regole fiscali nei casi di missioni all’estero.

La modifica al Tuir: un chiarimento necessario

La legge 207/2024 aveva introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per ottenere l’esenzione da imposte e contributi sui rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Questo vale tuttora per le trasferte effettuate in Italia.

Tuttavia, con il decreto fiscale appena approvato, è stato precisato che:

  • per le trasferte all’estero, l’esenzione si applica anche in caso di pagamento in contanti, riconoscendo le difficoltà oggettive di utilizzo di mezzi tracciabili in determinati Paesi;

  • la misura vale sia per i lavoratori dipendenti sia per la deducibilità dei costi aziendali ai fini del reddito d’impresa.

Impatto concreto e operazioni da effettuare

Questa modifica ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Significa che i datori di lavoro possono procedere a:

  • conguagli fiscali e contributivi per i rimborsi non tracciabili riferiti a trasferte estere già effettuate nel primo semestre del 2025;

  • rettifiche in busta paga che generano:

    • riduzione dell’imposizione per il lavoratore;

    • minori contributi per l’azienda;

    • maggiore deducibilità dei costi del personale.

Due esempi pratici

1. Trasferta estera con pagamento in contanti
Un dipendente in missione a Bucarest sostiene 90 euro di spese di taxi, pagati in contanti. Il datore rimborsa analiticamente la somma. Fino a ieri, il rimborso sarebbe stato imponibile. Oggi, grazie al decreto, l’azienda potrà conguagliare e il dipendente non pagherà imposte o contributi su quella somma.

2. Trasferta in Italia con pagamento non tracciato
Un altro dipendente partecipa a un convegno a Bologna e sostiene 65 euro di vitto, pagati in contanti. Il rimborso, pur essendo analitico, sarà soggetto a tassazione, perché effettuato senza modalità tracciabili, essendo la trasferta avvenuta in Italia.

Autonomi: riscritto l’articolo 54 del Tuir

Il decreto interviene anche sul trattamento delle note spese dei lavoratori autonomi, riscrivendo l’articolo 54, comma 2-bis del Tuir. Da ora:

  • i rimborsi analitici per spese sostenute in Italia concorrono al reddito se non tracciabili;

  • le stesse spese sono deducibili solo se sostenute con mezzi tracciabili, anche se non rimborsate dal committente;

  • la deducibilità vale anche per spese sostenute in qualità di committente nei confronti di altri autonomi.

Implicazioni strategiche per le imprese

L’intervento normativo comporta vantaggi significativi, ma richiede attenzione operativa:

  • è possibile recuperare esenzioni non applicate nei primi mesi del 2025;

  • vanno distinte con precisione le trasferte estere da quelle nazionali;

  • è necessario predisporre documentazione adeguata, anche per i pagamenti in contanti effettuati all’estero, per eventuali controlli.

Le imprese che desiderano agire con metodo devono affiancarsi a professionisti capaci di interpretare la norma con visione prospettica e operare con prontezza. È qui che l’approccio di Beneggi e Associati fa la differenza: competenza normativa, visione strategica, tempestività operativa.

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