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Trasporti, bonus da 60 euro

 

Il bonus trasporti viene potenziato nelle risorse dal Dl Aiuti-bis ed è compatibile con il welfare aziendale.

 

La nuova agevolazione, introdotta dall’articolo 35 del Dl 50/2022, consentirà, tramite il relativo portale bonustrasporti.lavoro.gov.it di chiedere un buono di 60 euro o importo inferiore, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

 

I beneficiari sono le persone fisiche con un reddito non superiore a 35mila euro nell’anno 2021. Possono fruirne anche tutti i lavoratori, compresi i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, nel rispetto del limite reddituale e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate.

 

Il buono deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2022 per un importo non superiore all’intera spesa dell’abbonamento e comunque nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario. L’abbonamento può essere annuale, mensile o relativo a più mensilità, ma uno soltanto è agevolabile e deve riguardare i servizi di trasporto locale, regionale, interregionale e ferroviario nazionale, con l’esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il buono è personale, non cedibile, monouso e deve essere utilizzato entro il mese di emissione. Non è imponibile per il beneficiario, né rileva ai fini del calcolo dell’Isee. Il costo d’abbonamento rimane detraibile al 19% in dichiarazione dei redditi, ma solo per la quota effettivamente sostenuta, fino a 250 euro (con l’esclusione del trasporto pubblico nazionale) e a patto che il pagamento avvenga con bonifico, carta di credito o altri strumenti tracciabili. Nessun problema di accesso all’agevolazione dovrebbe esserci per gli studenti, che di solito rinnovano l’abbonamento annuale proprio a settembre, sia considerato il timing della richiesta, sia l’entità dei fondi stanziati. Nel caso dei minori, il requisito reddituale deve essere soddisfatto in capo al minore stesso a prescindere dal reddito del richiedente.

 

A livello di welfare aziendale si evidenzia che, stante il tenore letterale della norma, il nuovo bonus non dovrebbe avere alcuna interferenza né con il bonus carburante detassato fino a 200 euro (articolo 2 del Dl 21/2022) né con la generale franchigia prevista dall’articolo 51, comma, 3 del Dpr 917/1986, che il decreto Aiuti-bis incrementa da 258,23 a 516,46 euro anche per quest’anno. Pertanto, in attesa di conferma ufficiali, queste agevolazioni dovrebbero essere tutte cumulabili tra loro.

 

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