In data 17 febbraio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie FAQ, affronta l’argomento del trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.
Secondo il Garante, il datore di lavoro può acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione redatti dal medico competente: anche in tal caso, benché vi sia in atto una emergenza sanitaria, non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Secondo il Garante, infatti, tale comportamento non sarebbe lecito, in virtù dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo. Infatti, ciò non è consentito né dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Per questo motivo, il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi. Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
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