Vendite online: certificazione e registrazione dei corrispettivi

Le vendite effettuate tramite e-commerce sono soggette a regole fiscali specifiche, che differiscono da quelle applicate ai normali negozi fisici. Un aspetto cruciale riguarda la certificazione e registrazione delle operazioni: in molti casi, infatti, i commercianti online non sono obbligati a emettere fattura elettronica per ogni vendita, salvo richiesta del cliente.

Vediamo nel dettaglio le regole applicabili ai forfettari e agli altri soggetti che vendono beni tramite e-commerce.

Certificazione delle vendite online: è necessaria la fattura elettronica?

Le vendite online di beni materiali rientrano nella categoria del commercio elettronico indiretto, ovvero le vendite effettuate tramite internet con spedizione fisica della merce al cliente finale. Queste operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza e quindi:

Non è obbligatorio emettere fattura elettronica, salvo esplicita richiesta del cliente.
Non è necessario lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Si registra l’incasso nel registro dei corrispettivi in forma cartacea o digitale.

Questa esenzione è prevista dagli articoli:

  • Art. 22, comma 1, n. 1, DPR 633/72 → esonero dalla fatturazione elettronica.
  • Art. 2, lett. oo, DPR 696/96 → esonero dalla certificazione dei corrispettivi.
  • DM 10 maggio 2019 → esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi​.

Come registrare le vendite

Chi effettua vendite online deve comunque registrare i corrispettivi per garantire la corretta dichiarazione fiscale. Questo può avvenire tramite:

  • Registro dei corrispettivi cartaceo (per chi è esonerato dalla trasmissione telematica).
  • Registratore telematico (obbligatorio per chi non rientra nelle esenzioni).

Obbligo di codice Ateco secondario per il commercio online

Se un artigiano vende i propri prodotti tramite e-commerce, oltre alla sua attività principale (ad esempio, produzione di articoli in pelle con codice Ateco 15.12.09), deve valutare l’eventuale aggiunta di un codice Ateco secondario.

📌 Per il commercio elettronico, il codice corretto è:
47.91.10 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

Questo codice è necessario per:

  • Dichiarare correttamente l’attività presso Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio.
  • Accedere ad eventuali agevolazioni e regolamenti specifici per l’e-commerce.

L’attività artigiana e il commercio online sono considerati due attività distinte, quindi potrebbe essere necessario aggiornare la visura camerale con il codice Ateco secondario.

Eccezioni: quando la fattura elettronica è obbligatoria

Anche se le vendite online sono generalmente esonerate dalla fatturazione elettronica, ci sono alcune eccezioni:

  1. Fattura richiesta dal cliente

    • Se il cliente chiede la fattura, il venditore è obbligato a emetterla in formato elettronico e inviarla tramite Sistema di Interscambio (SdI).
  2. Vendite a soggetti con partita IVA

    • Se il cliente è un’azienda o un professionista con partita IVA, la fattura elettronica è sempre obbligatoria.
  3. Vendite a distanza intracomunitarie

    • Per le vendite verso clienti UE si applicano le regole OSS/IOSS e in alcuni casi è richiesta la fattura​.

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