Vendite online: l’influencer inquadrabile come agente di commercio

 

L’attività degli influencer, ormai parte integrante del marketing moderno, è stata recentemente oggetto di una sentenza del Tribunale di Roma che potrebbe rivoluzionare il loro inquadramento giuridico. Nella sentenza 2615/2024 del 4 marzo 2024, il Tribunale ha stabilito che un influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda può essere inquadrato come agente di commercio, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali che ne derivano, inclusa la contribuzione Enasarco.

 

Il caso

Nel caso esaminato dal Tribunale, alcuni influencer avevano stipulato accordi con un’azienda per promuovere i suoi prodotti sui social media e siti web. Gli influencer ricevevano un compenso per ogni vendita conclusa tramite un codice personalizzato. Questo rapporto è stato considerato stabile e continuo, configurandosi così come una vera e propria attività di agente di commercio ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.

Il Tribunale ha sottolineato come i nuovi mezzi e tecniche di vendita abbiano modificato profondamente l’interazione dei consumatori con i prodotti. Oggi, web e social network rappresentano strumenti essenziali per la promozione commerciale. Gli influencer, grazie alla loro capacità di influenzare le scelte d’acquisto dei followers, sono divenuti figure professionali chiave per le aziende.

Secondo il Tribunale, la promozione effettuata dagli influencer non avviene in modo tradizionale, ma attraverso le nuove tecnologie. Gli influencer pubblicizzano i prodotti sui social media, influenzando così l’acquisto da parte del pubblico. La zona di operatività dell’influencer coincide con la comunità dei suoi followers, che rappresenta il mercato di riferimento per le aziende.

 

Richiamando la sentenza della Cassazione, Sezione lavoro, 20453 del 2 agosto 2018, il Tribunale ha ribadito che l’attività dell’agente di commercio può consistere in atti promozionali vari e non predeterminati, finalizzati alla conclusione di contratti per conto del preponente. È quindi irrilevante il modo specifico in cui l’influencer induce i propri followers all’acquisto, purché vi sia un nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta e la conclusione della vendita.

 

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