Vendite online: obbligo di adeguata verifica

 

Il Dlgs 32/2023 prevede nuove disposizioni finalizzate al rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, anche per un’efficace attuazione dell’acquisizione delle informazioni, devono inserire nel contratto con il venditore una clausola unilaterale obbligatoria.

 

Cos’è il Dlgs 32/2023?

Il Dlgs 32/2023 è un provvedimento che ha lo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore dell’e-commerce. Il decreto legislativo introduce infatti una serie di misure per rendere più trasparenti le operazioni di vendita online e per facilitare il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le principali novità, il Dlgs 32/2023 prevede che:

– I gestori di piattaforma (come Amazon, eBay, ecc.) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di vendita online effettuate dai venditori che utilizzano la loro piattaforma. Questa comunicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le operazioni.
– I venditori online devono fornire ai gestori di piattaforma i propri dati anagrafici e fiscali, nonché il codice fiscale o la partita IVA. Inoltre, devono dichiarare se sono soggetti passivi IVA o se sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
– I gestori di piattaforma devono inserire nel contratto con il venditore una clausola unilaterale obbligatoria, in base alla quale il venditore si impegna a rispettare le norme previste dal Dlgs 32/2023 e a fornire tutte le informazioni richieste. In caso di inadempimento, il gestore di piattaforma può sospendere o cancellare l’account del venditore.

 

Quali sono le sanzioni per i venditori online?

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 32/2023 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, le sanzioni previste sono le seguenti:

– Da 500 a 2.000 euro per ogni violazione delle norme relative alla comunicazione dei dati anagrafici e fiscali ai gestori di piattaforma.
– Da 2.000 a 10.000 euro per ogni violazione delle norme relative alla dichiarazione del regime IVA applicabile o dell’esonero dalla fatturazione elettronica.
– Da 10.000 a 31.500 euro per ogni omessa comunicazione dei dati relativi alle operazioni di vendita online da parte dei gestori di piattaforma.

Le sanzioni sono ridotte del 50% se la violazione è sanata entro 15 giorni dalla notifica dell’infrazione.

 

Come adeguarsi al Dlgs 32/2023?

Per adeguarsi al Dlgs 32/2023, i venditori online devono innanzitutto verificare se sono soggetti agli obblighi previsti dal decreto legislativo. In generale, sono soggetti agli obblighi tutti i venditori che effettuano operazioni di vendita online tramite una piattaforma gestita da un terzo (come Amazon, eBay, ecc.), indipendentemente dalla loro residenza fiscale o dal regime IVA applicabile.

In secondo luogo, i venditori online devono fornire ai gestori di piattaforma tutti i dati richiesti dal decreto legislativo, compreso il codice fiscale o la partita IVA. Inoltre, devono dichiarare se sono soggetti passivi IVA o se sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Infine, i venditori online devono accettare la clausola unilaterale obbligatoria inserita nel contratto con il gestore di piattaforma, in cui si impegnano a rispettare le norme previste dal Dlgs 32/2023 e a fornire tutte le informazioni richieste. In caso di inadempimento, il gestore di piattaforma può sospendere o cancellare l’account del venditore.

 

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