In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che da quest’anno le scadenze di pagamento in linea generale sono il 30/06 o il 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%.
Quest’anno le scadenze sono pertanto:
• 30.06.2017,
• 31.07.2017.
Per quanto riguarda l’IRES/IRAP il pagamento è effettuato entro l’ultimo giorno (anziché entro il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno (anziché entro il 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se il bilancio non è approvato entro il termine massimo, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo). I versamenti potranno essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando l’importo dello 0,40%.
I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.
Si ricorda che i versamenti rateali:
• per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;
• per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.
La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l’adempimento è effettuato entro il 20 agosto.