In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori non ammette deroghe: le telecamere installate, ancorché per ragioni lecite come di sicurezza, devono essere autorizzate dalle rappresentanze sindacali o in mancanza dall’ispettorato del lavoro.
Il consenso di tutti i dipendenti non è una esimente della fattispecie di reato prevista dall’articolo 38 dello stesso Statuto.
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