Dal 1° giugno 2024, sono in vigore importanti novità riguardanti la qualificazione dei compensi dei lavoratori sportivi, i rimborsi per i volontari sportivi e le procedure per l’elezione dei Presidenti di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS). Queste modifiche, introdotte dal Decreto Legge 71/2024, impattano significativamente su FSN, DSA, EPS, enti sportivi dilettantistici, lavoratori e volontari sportivi.
Con il Dl 71/2024, viene abrogato il comma 2, lett. a) dell’articolo 53 del Tuir, che assimilava i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, non riconducibili a lavoro subordinato o a collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), ai redditi di lavoro autonomo. Questo cambiamento consente di attribuire ai lavoratori sportivi compensi qualificati come redditi diversi secondo l’articolo 67, comma 1, lett. l) del Tuir, coerentemente per i lavoratori autonomi sportivi con compensi esigui.
La definizione di “lavoratore sportivo”, introdotta dalla Riforma dello Sport (Dlgs 36/2021), comprende atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. La qualificazione dei redditi ora dipende dalla tipologia del rapporto di lavoro con l’ente sportivo, non più automaticamente riconducibile ai redditi diversi.
Il trattamento economico dei volontari sportivi viene modificato significativamente. In precedenza, i rimborsi analitici erano permessi per le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal territorio comunale di residenza, o fino a 150 euro mensili con autocertificazione. Con il Dl 71/2024:
I rimborsi sono ora limitati alle spese legate a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute Spa. Gli enti sportivi dilettantistici devono comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) i nominativi e gli importi erogati ai volontari entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
I dipendenti pubblici possono svolgere prestazioni di lavoro o volontariato sportivo fuori dall’orario di lavoro pubblico, con un limite di 400 euro mensili per i rimborsi forfetari. Non è più richiesta l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione competente se i compensi non superano i 5.000 euro annui; in caso contrario, l’autorizzazione deve essere richiesta e può essere rilasciata o rigettata entro 30 giorni.