L’Agenzia delle Entrate modifica i termini per l’invio della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, in quanto i contribuenti interessati potrebbero incontrare delle difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della stessa procedura.
La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione di supporto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione (che deve avvenire entro il 30.9.2015) della prima o unica istanza.
Per potersi considerare oggetto della suddetta procedura ai fini della causa di non imponibilità, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della stessa procedura, per i quali è scaduto il termine di accertamento, devono essere riportati nella relazione e nella documentazione.
Quei contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che vogliono avvalersi del disposto dell’art. 2, co. 4, D.Lgs. 128/2015, sono tenuti ad integrare la relazione entro il 13.10.2015 (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento), riportando gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine di accertamento.