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Voluntary disclosure, nuova chance

La voluntary disclosure 2.0 passa al Senato con poche e “blindate” modifiche, dalla riapertura dei termini, fino alla spalmatura su cinque annualità reddituali dei contanti spuntati dalle cassette di sicurezza.
La nuova versione dell’emersione di capitali attende ora una seconda lettura a Palazzo Madama, che però resta tutta da definire nei tempi: non è chiaro se avverrà prima o dopo il 4 dicembre; il termine per la conversione in ogni caso scade solo 19 giorni più tardi, l’antivigilia di Natale.
Il lavoro degli emendamenti si è fermato alla possibilità di far accedere alla voluntary disclosure/2 anche i “reduci” della voluntary disclosured/1 e alla nuova presunzione di legge secondo cui quanto emergerà dalle cassette di sicurezza andrà a incrementare in parti uguali le dichiarazioni fiscali degli ultimi cinque anni.
Questa scelta è in sostanza una via di mezzo tra l’ipotesi originaria – ma mai entrata in vigore – di una tassazione a forfait del 35% sul capitale, e quella del decreto vigente che va a penalizzare l’ultima dichiarazione fiscale.
I termini per la riammissione alla sanatoria sono rimasti quelli fissati dal decreto in vigore, con possibilità di accedere fino al 31 luglio 2017 (e integrazioni entro il 30 settembre prossimo).
La grande novità procedurale della nuova voluntary disclosure è la possibilità di liquidazione spontanea del dovuto – calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti – che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017 (nel caso abbia scelto le tre rate dovrà aver versato almeno la prima).
L’aumento delle sanzioni riguarderà anche chi non rispetterà il termine del 30 settembre per l’autoliquidazione.
Gli illeciti fiscali che saranno possibile sanare con la nuova voluntary disclosure devono essere stati commessi prima del 30 settembre scorso, mentre, per evitare di avvantaggiare chi arriva con anni di ritardo, i termini scaduti dal 1° gennaio 2015 resteranno congelati per tre anni.
I neo-contribuenti potranno beneficiare degli accordi di trasparenza nel frattempo firmati dall’Italia, accordi che dimezzano le annualità accertabili.
Resta confermata la copertura dei soli reati fiscali del Dlgs 74/2000, e anche dell’autoriciclaggio introdotto il 1° gennaio 2015.
Rimane invece attiva la tutela rafforzata sul riciclaggio – visti i rischi di pulizia illecita del contante – con l’obbligo per professionisti e intermediari di segnalare eventuali tentativi di lavaggio.
Inoltre resta confermato il reato di mendaci dichiarazioni sull’emersione del contante (da 18 mesi a sei anni di carcere) punito come titolo autonomo e in concorso con il riciclaggio (punito da due a 8 anni).

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