Welfare aziendale

La legge di Stabilità 2016 è intervenuta in materia di welfare aziendale prevedendo tre misure dirette a incrementare il ricorso alle prestazioni e ai servizi di utilità sociale a favore della generalità dei dipendenti o di una o più categorie omogenee, in una evidente funzione integratrice rispetto alle prestazioni socio/assistenziali erogate, a vario titolo, dallo Stato.
L’elemento principale è costituito dalla previsione per cui anche le prestazioni di utilità sociale ricomprese nell’articolo 100, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) possono essere riconosciute, allo scopo di beneficiare delle esenzioni fiscali, non più unicamente su base volontaria, mediante un atto unilaterale o regolamento del datore di lavoro, ma anche attraverso accordi collettivi.
Le misure di welfare inserite nell’articolo 100 sono quelle comunemente più utilizzate, anche perché sono sostanzialmente senza limiti alla defiscalizzazione lato dipendente: si tratta delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari per scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e culto.
Il ruolo affidato alla contrattazione collettiva, in questo rinnovato contesto, apre una seria possibilità di far partecipare le rappresentanze sindacali nella definizione della piattaforma di beni e servizi di utilità sociale più congeniali ai bisogni della popolazione aziendale, consentendo alle imprese di cogestire il modello welfare con comitati di governance congiunti impresa/sindacati e di legare le somme a disposizione delle prestazioni a contenuto sociale/assistenziale a meccanismi di incremento produttivo o di riduzione degli sprechi. 
Appare evidente come questa disposizione rientri nell’ambito di quella regola generale, che costituisce uno degli snodi centrali del Jobs act, per cui si cerca di favorire la contrattazione di secondo livello, in questo caso mirando a far partecipare imprese e sindacati nell’elaborazione di piani di welfare che consentano alla popolazione aziendale (e ai loro familiari) di beneficiare di opere, servizi e prestazioni di utilità sociale a un costo inferiore di quello che gli stessi dipendenti potrebbero trovare sul mercato e con ulteriore beneficio di non vedere ricondotta, in tutto o in parte, la spesa sostenuta dal datore per tali servizi di welfare nel reddito di lavoro dipendente.
La seconda misura di intervento contenuta nella legge di Stabilità riguarda la possibilità, per i lavoratori che abbiano maturato il premio di risultato, di trasformarlo in tutto o in parte in servizi messi a disposizione dal datore di lavoro. In tal caso, il beneficio per il lavoratore è che non si applica l’imposta sostitutiva del 10 % cui soggiace il premio, ma si usufruisce di una esenzione totale. Anche tale misura, per espressa previsione di legge, richiede che sia stato sottoscritto un accordo aziendale o territoriale.
Il terzo intervento riguarda la possibilità che l’erogazione dei beni, delle prestazioni e dei servizi di utilità sociale avvenga tramite documenti di legittimazione (voucher), che possono essere in formato cartaceo o elettronico e che devono riportare un valore nominale, sono nominativi e non cedibili a terzi.

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