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Auto uso promiscuo, il valore convenzionale del benefit 2017

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale le tabelle nazionali, elaborate dall’ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell’individuazione del reddito in natura convenzionale dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti ad uso promiscuo.
Il valore annuale del finge benefit da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall’ACI e riportato nella tabella in esame.
Detti importi avranno valore per tutto l’anno 2017.
A norma dell’art. 51, c. 4, Tuir, gli autoveicoli ei motocicli concessi dall’azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell’individuazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.
Il compenso in natura, così calcolato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo del veicolo.
La legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016 in Guida al Lavoro n. 2/2017), in materia di detassazione dei premi di risultato, integrando il comma 184 dell’art. 1, legge n. 208/2015, ha precisato che le somme ed i valori di cui al comma 4 dell’ articolo 51 (tra questi il valore convenzionale dell’auto in uso promiscuo), concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato/partecipazione agli utili.
La deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è confermata nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir).

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