Per consentire la gestione delle autofatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi), l’agenzia delle Entrate ha adottato una inedita suddivisione, creando il concetto di «autofatture vere e proprie», in opposizione alle altre.
Secondo questa tesi, la “vera” autofattura viene emessa quando chi emette il documento non è il soggetto che pone in essere l’operazione, ma il cessionario del bene o il committente del servizio, sul quale incombe sia l’obbligo di assolvere l’imposta, sia quello di procedere alla sua liquidazione in sostituzione del primo. Non solo, l’autofattura deve essere emessa anche nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore e cessionario/committente «coincidono in un unico soggetto», ovvero quando è effettuata una operazione a titolo gratuito, in base all’articolo 2, comma 2, del Dpr 633/1972. Al contrario, l’Agenzia sostiene che «nell’inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’Iva, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta». Sarebbero queste, insomma, le “altre” autofatture.
Nel prendere atto di questa posizione si deve rilevare che fino ad oggi autofattura e inversione contabile non sono mai state considerate procedure alternative, ma complementari. Questo perché, con l’inversione contabile, il cessionario/committente assolve l’imposta (con l’annotazione sul registro delle vendite e degli acquisti) in due ipotesi diverse:
Emblematico il fatto che le due procedure citate sono rispettivamente denominate come “reverse charge esterno” (ipotesi n. 1) e “reverse charge interno” (ipotesi n. 2).
Dalla nuova classificazione delle Entrate derivano importanti conseguenze ai fini della fatturazione elettronica. Infatti, qualora vi sia l’obbligo di emettere un’autofattura (cioè una autofattura “vera e propria”), questa dovrà essere emessa elettronicamente e inviata allo Sdi, peraltro con una importante eccezione prevista per le operazioni rese da soggetti extraUe (come nell’esempio del consulente svizzero appena citato). In quest’ultimo caso, infatti, l’emissione elettronica dell’autofattura è facoltativa. Diversamente, per le fatture emesse senza l’addebito d’imposta da parte del cedente/prestatore, non vi è l’obbligo di emettere fattura, ma il cessionario/committente ha due opzioni:
Si può dunque concludere che l’artificiosa e inedita classificazione abbia come unico obiettivo quello di disciplinare in qualche modo l’emissione elettronica delle autofatture.
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