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Automotive, norme antifrode in attesa di istruzioni

Non solo frodi, ma anche errori indotti dall’estrema complessità operativa possono essere dietro la scorretta applicazione del regime Iva del margine per gli acquisti di auto. Lo dimostra, tra l’altro, il caso dell’acquisto di veicoli usati da privati residenti nella Repubblica di San Marino che vendono in Italia il proprio mezzo a operatori economici italiani.

Quando sono introdotti veicoli da Paesi membri Ue è ancora frequente che gli operatori economici classifichino erroneamente – più o meno in buona fede – l’acquisto di auto usate come rientrante nel regime del margine, evitando in questo modo di assolvere l’Iva.

Per contrastare comportamenti erronei o peggio ancora fraudolenti, il legislatore aveva introdotto con il comma 9, articolo 1, Dl 262/2006, una specifica procedura per effettuare il versamento dell’imposta dovuta. Segnatamente, prima dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di un acquisto intracomunitario, l’acquirente deve versare l’imposta mediante uno speciale modello F24 su cui è possibile annotare – per ciascun mezzo di trasporto – il numero di telaio, l’ammontare dell’Iva assolta insieme ad altre informazioni.

Si tratta di una misura che non ha sortito l’effetto voluto e che ora si è tentato di corroborare aggiungendo il comma 9-bis, il quale introduce controlli molto più stringenti sugli acquisti di veicoli provenienti da Paesi intracomunitari che non pagano l’imposta. Tuttavia, perché tali disposizioni diventino operative dovrà essere predisposto da parte del direttore delle Entrate un provvedimento in cui saranno stabiliti i termini e le modalità per operare le verifiche.

Al di là di questo intervento normativo, resta il fatto che il regime del margine presenta per la sua materiale applicazione oggettive difficoltà. Il che non esclude né assolve comportamenti fraudolenti, ma può spiegare errate applicazioni dell’imposta.

Emblematica, in questo senso, l’applicazione del regime per l’acquisto di autoveicoli usati (quelli cioè che hanno percorso più di 6.000 km o siano immatricolati da più di sei mesi) da privati residenti nella Repubblica di San Marino che vendono in Italia il proprio mezzo ad operatori economici italiani. Tipico è il caso del privato sammarinese, il quale cede il proprio mezzo usato a un concessionario per acquistarne uno nuovo che erroneamente si ritiene debba essere escluso dal regime del margine. Al riguardo, si può affermare come in questa specifica ipotesi, per come si esprime l’articolo 36 del Dl 41/1995, non ci siano preclusioni a fare rientrare nel regime del margine questa operazione. Infatti, tale articolo prevede che i beni usati siano «acquistati presso privati nel territorio dello Stato» senza porre limiti alla nazionalità del cedente. Questo significa, ad esempio, che se uno svizzero o uno statunitense, dopo avere importato dei beni mobili in Italia, li vendesse a operatori economici italiani costoro ben potrebbero applicare il regime del margine nella successiva cessione. Si potrebbe obiettare che i beni introdotti in Italia da parte di privati sammarinesi non siano incisi da imposta, ma questa condizione, a ben vedere, non è richiesta dalla norma, anche se è il principio su cui si basa il regime del margine, così come bene evidenziato dalle Entrate nella circolare 177 del 22 giugno 1995. Presumibilmente si dovrebbe trattare di un lapsus calami del legislatore, basato sull’erroneo assunto che se un privato è in possesso di un bene nel territorio dello Stato italiano, in ogni caso il bene sia sempre stato assoggettato a Iva. Tuttavia, così non è per i privati sammarinesi che possono trasferire liberamente i propri beni in Italia senza per questo dovere assolvere l’Iva. Del resto, si ipotizzi la cessione di un’auto usata da parte di un privato sammarinese a un privato italiano, il quale dopo qualche tempo la cede a un concessionario per acquistarne una nuova. In questo caso è incontestabile che il concessionario applicherà alla successiva vendita il regime del margine anche se il veicolo non ha mai scontato l’Iva in Italia. Infatti, il privato sammarinese che cede il veicolo usato resta inciso dell’imposta sulle importazioni prevista nella Repubblica di San Marino, mentre il privato italiano che acquista il veicolo non deve assolvere l’Iva così come stabilito dal Dm del 24 dicembre 1993 che regola i rapporti di interscambio italo sammarinesi.

Da tenere presente che questa soluzione non è applicabile a tutte le transazioni con operatori sammarinesi. Ad esempio, a diversa conclusione si dovrebbe pervenire se fosse l’operatore italiano a recarsi a San Marino e acquistasse in loco il bene e poi lo importasse in Italia, cosa che si potrebbe verificare se il privato sammarinese vende la propria autovettura che prima della consegna si è guastata e deve essere ritirata direttamente in San Marino dalla impresa italiana che l’ha acquistata.


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