Bonus al 50% sulle valvole contacalore

L’installazione nei condomini dei contatori individuali per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, obbligatoria entro la fine del 2016, non è detraibile al 65% se non viene effettuata nell’ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Per favorire il contenimento dei consumi energetici nei condomìni, entro il 31 dicembre 2016, vanno installati contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare (o sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali).
Secondo l’agenzia delle Entrate, per questi dispositivi la detrazione Irpef o Ires del 65% spetta solo se installati “in concomitanza” con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347 della legge 296/2006). Se ciò non accade (ad esempio perché la nuova caldaia installata non è a condensazione), queste spese sono detraibili solo al 50% (36% dal 2017), in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, come interventi per il risparmio energetico non qualificato. Questo chiarimento non dovrebbe incidere, comunque, su quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del decreto 19 febbraio 2007, per il quale non sono necessari, ai fini della detrazione del 55-65%, questi requisiti per gli interventi di «trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore».

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Tiziano Beneggi

Giugno 6, 2016

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